Secondo la Cassazione l`aggiornamento annuale del canone non è automatico ma deve essere oggetto di espressa richiesta del locatore
In relazione alla locazione di immobili ad uso non abitativo, la Corte di Cassazione, sez. III con la sentenza 7 febbraio 2006, n. 2527, è nuovamente intervenuta sul tema dell`aggiornamento annuale del canone, ai sensi dell`art. 32 della Legge 392/1978, nella misura massima del 75% della variazione dell`indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La Cassazione ha confermato l`orientamento già manifestato in altre sentenze (vedi Cassazione, sez. III, n. 1290 del 6 febbraio 1998), in base al quale, oltre all`inserimento di una apposita clausola in tal senso nel contratto di locazione, il locatore per ottenere l`aggiornamento del canone deve effettuare ogni anno una espressa richiesta al conduttore.
è stata così dichiarata nulla la clausola di un contratto con le quali le parti avevano convenuto non solo l`aggiornamento annuale del canone, ma anche le modalità che non prevedevano l`esplicita richiesta da parte del locatore.
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