A pochi mesi di distanza, la Corte Costituzionale torna nuovamente ad affermare l`illegittimità della doppia autorizzazione per l`installazione degli impianti di telefonia mobile.
In particolare, con la sentenza del 6 luglio 2006, n. 265 è stata dichiarata l`illegittimità costituzionale dell`art. 14 della Legge della Regione Veneto n. 8/2005, nella parte in cui richiedeva il rilascio, per l`installazione o la modifica di impianti di telefonia mobile, non solo dell`autorizzazione prevista dal Codice delle Comunicazioni (D. Lgs. 259/2003), ma anche del permesso di costruire disciplinato dal T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001).
I giudici, ribadendo quanto già affermato nella sentenza 129/2006, hanno sottolineato come, in tal modo, si determina un ingiustificato aggravio procedimentale, che è in contrasto con la disciplina introdotta dal Codice delle comunicazioni nel 2003.
Il D.Lgs. 259/2003, all`art. 87, prevede, infatti, che l`installazione di impianti di telefonia mobile venga autorizzata previo accertamento della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, che, ai sensi della legge 36/2001, in base alla quale è stato emanato il Codice delle comunicazioni, comprendono, tra l`altro, anche i criteri di localizzazione e gli standard urbanistici.
Pertanto, concludono i giudici, la previsione a livello regionale di un ulteriore procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire costituisce un inutile appesantimento dell`iter autorizzatorio previsto per l`installazione o la modifica degli impianti per la telefonia mobile, in quanto si sovrappone ai controlli che l`ente locale competente deve già effettuare nell`ambito del procedimento unificato.