Il Decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223 recante “Disposizioni urgenti per il rilascio economico e sociale per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all`evasione fiscale“, ha superato l`esame della Camera ed è stato definitivamente convertito in legge.
Con questa circolare Ance vengono illustrati i provvedimenti riguardanti le misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali e le misure di liberalizzazione dei mercati.
RISORSE PER GLI INVESTIMENTI DI ANAS E FERROVIE SPA
Il decreto affronta, all`articolo 17, la questione della pesante crisi finanziaria che ha investito l`Anas e le Ferrovie dello Stato e che ha messo a rischio la prosecuzione dei lavori nei cantieri in corso.
Con riferimento all`Anas, il decreto legge ha modificato la norma della Finanziaria 2006 che limitava a 1.913 milioni di euro il tetto ai pagamenti per spese di investimento che la società avrebbe potuto erogare nel corso dell`anno. Il Governo ha innalzato tale limite a 2.913 milioni di euro, consentendo all`Anas pagamenti per un miliardo in più.
Tale aumento delle possibilità di spesa dell`Ente per le strade consentirà la prosecuzione dei lavori nei cantieri per tutto il 2006 se sarà seguito da un corrispondente trasferimento di risorse da parte del Ministero dell`Economia.
Il testo del decreto che ha ottenuto la fiducia delle Camere specifica che tali risorse devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri in corso.
Per quanto riguarda l`Alta Velocità, invece, l`Esecutivo ha disposto un contributo in conto impianti di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato Spa.
Il recente allegato infrastrutture al DPEF 2007-2011, specifica che i 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato Spa sono l`attualizzazione dei contributi quindicennali previsti in Finanziaria 2006 a favore del programma dell`Alta Velocità per un volume complessivo di investimenti di 2.300 milioni di euro.
In questo modo è sventato il rischio di blocco dei cantieri per tutto il 2006. L`Anas, infatti, aveva quantificato le risorse, necessarie a consentire la prosecuzione dei lavori in corso, in 1,2 miliardi di euro, che a seguito della manovra in oggetto risultano in sostanza coperti.
Il fabbisogno di cassa di Ferrovie dello Stato per far fronte ai cantieri ammonta, invece, a 5 miliardi di euro (2 miliardi per il programma dell`Alta Velocità e 3 miliardi per le opere ordinarie).
Le necessità finanziarie relative al programma dell`Alta Velocità hanno trovato soluzione in quanto disposto dal Governo. Nessuna nuova risorsa, invece, è stata stanziata per i cantieri sulla rete ferroviaria ordinaria che, secondo le indicazioni di Ferrovie dello Stato, in parte potranno contare su risorse derivanti da dismissioni o cartolarizzazioni immobiliari. Resta da chiarire se tali operazioni saranno in grado di evitare rallentamenti dei lavori in corso sulla rete ordinaria.
Inoltre, al secondo comma dell`art. 16 è prevista l`esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto sul ferro ricadenti nel territorio della Capitale.
LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI
Il decreto legge ha introdotto una serie norme per incrementare la competitività, favorire la liberalizzazione dei mercati oltre che aumentare la tutela dei consumatori.
Il decreto Bersani segna l`inizio di un cambiamento profondo e concreto a favore delle liberalizzazioni in molti settori (grande distribuzione commerciale, i professionisti, i taxi, i conti correnti bancari, rc-auto, farmacie, passaggi di proprietà dei veicoli, trasporto pubblico locale) nei quali per anni decisioni politiche e legislative hanno mantenuto uno status quo tutt`altro che virtuoso, in termini di efficienza economica e di creazione di valore.
Eppure l`apertura dei mercati alla concorrenza è la condizione principale per lo sviluppo di qualsiasi sistema economico, che proprio dal confronto tra tutti i diversi operatori trae la spinta per l`innovazione e per la crescita della propria capacità competitiva.
Il decreto nelle sue disposizioni accoglie molte delle indicazioni suggerite nel corso di questi ultimi anni dall`Antitrust, dalla Banca d`Italia, dalle varie istituzioni europee per eliminare gli ostacoli alla competizione e rilanciate ad ottobre nel convegno dei giovani dell`Ance “Più mercato nei mercati“.
§ Distribuzione commerciale (art. 3)
La norma riguardante la distribuzione commerciale ha lo scopo di eliminare le restrizioni alla concorrenza favorite dal proliferare di normative regionali disomogenee e spesso protezionistiche e di fissare condizioni di accesso uniformi su tutto il territorio nazionale. Tutte le Regioni e gli Enti locali, entro il 1° gennaio 2007, dovranno adeguare le loro legislazioni alle disposizioni previste nel decreto.
In particolare il decreto prevede:
– l`abolizione di iscrizioni a registri ovvero il possesso di requisiti soggettivi professionali;
– la rimozione delle distanze minime tra negozi che vendono la medesima tipologia di prodotto;
– la rimozione dei limiti basati su quote di mercato predefinite o sul volume delle vendite all`interno del territorio regionale;
– gli esercizi commerciali possono effettuare vendite promozionali su tutto il territorio nazionale con l`abolizione di richieste di autorizzazioni preventive e l`eliminazione di limiti temporali e quantitativi. Il nuovo testo approvato dal Senato limita tale facoltà nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione.
– l`abolizione dei limiti quantitativi all`assortimento merceologico.
Il nuovo testo definitivamente approvato dalle Camere, inoltre, dispone che:
– i titolari di negozi, che vendono prodotti di gastronomia, possano consentirne il consumo immediato nei locali e negli arredi dell`azienda senza dover richiedere autorizzazioni preventive.
In materia di commercio merita menzione anche le disposizione relativa alla produzione del pane che fino all`entrata in vigore del decreto era regolata da una legge del 1956.
Il decreto all`art. 4 semplifica la procedure disponendo che per l`apertura di un panificio o il suo ampliamento è sufficiente una dichiarazione di inizio di attività (Dia) da presentare al Comune oltre al possesso delle autorizzazioni rilasciate dalla competente Azienda Sanitaria Locale.
La nuova versione del decreto, inoltre, estende anche ai titolari di panifici la possibilità di adibire locali ed arredi della azienda, senza alcuna autorizzazione preventiva, al consumo immediato di prodotti venduti nei panifici stessi. Viene peraltro prevista la distinzione tra pane fresco e pane conservato.
Libere professioni (art. 2)
In merito alle libere professioni la norma prevede la modifica di quattro punti che fino ad oggi hanno reso meno concorrenziali i servizi:
– abolizione delle tariffe minime;
– possibilità di fissare la parcella anche in base ad una obbligazione di risultato;
– la possibilità di pubblicizzare i titoli, le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto ed il prezzo delle prestazioni;
– la possibilità di costituire società di persone o associazioni tra professionisti per fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare.
Queste disposizioni avranno un forte impatto sul mercato dei servizi attraverso un aumento della concorrenza ed una prevedibile riduzione dei costi.
Con l`approvazione del nuovo testo da parte del Parlamento le tariffe minime rimangono valide:
– nel caso di liquidazioni giudiziali o patrocini gratuiti per quantificare le spese di giudizio ed i compensi professionali;
– nelle procedure ad evidenza pubblica per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i compensi delle attività professionali di architetti
Un`altra importante novità riguarda gli avvocati ed i patricanti abilitati che dovranno porre in forma scritta i patti conclusi con i clienti, pena la nullità.
Farmaci (art. 5)
Un`altra importante innovazione apportata dal decreto riguarda il settore della distribuzione dei farmaci al fine di incentivare la concorrenza e la conseguente riduzione dei prezzi.
Il decreto dispone:
– la possibilità di vendere farmaci da banco e quelli senza ricetta presso gli esercizi commerciali, durante il normale orario di apertura, in spazi appositi e con la presenza di un farmacista;
– la libertà di sconto sul prezzo del farmaco e l`abolizione dell`attuale tetto massimo del 20%;
– viene eliminata l`incompatibilità tra attività di vendita al dettaglio dei medicinali e l`attività di distribuzione all`ingrosso;
Anche per le farmacie la nuova versione del testo ha introdotto delle modifiche:
– viene in parte fatto salvo il “principio ereditario””, ma con effetti limitati rispetto al passato: i figli di farmacisti, infatti, rimangono proprietari della farmacia solo per due anni se non laureati o iscritti all`albo;
– le società di persone e le società cooperative che gestiscono farmacie possono detenere all`interno della provincia di sede legale, la titolarità di massimo quattro farmacie.
– nella provincia autonoma di Bolzano rimane valida la norma che consente etichette e stampati illustrativi bilingue per i farmaci.
§ Licenze dei taxi (art. 6)
Il nuovo testo approvato definitivamente dalle Camere riscrive completamente le norme riguardanti le licenze dei taxi.
I comuni, al fine di aumentare il servizio dei taxi e di renderlo adeguato alle esigenze di mobilità dei cittadini, possono:
– disporre turni integrativi in aggiunta a quelli ordinari con assunzione di sostituti alla guida;
– bandire concorsi straordinari a titolo gratuito o oneroso per il rilascio di nuove licenze qualora la programmazione numerica risulti inadeguata o non sufficiente a rispondere alle esigenze dei cittadini;
– i proventi derivanti dall`assegnazione delle nuove licenze sono ripartiti dal comune in misura non inferiore all`80% tra i titolari di licenza del medesimo Comune, il restante 20% è assegnato al Comune per migliorare il servizio;
– in caso di eventi particolari, concedere licenze temporanee o stagionali non cedibili preferibilmente a favore di cooperative e consorzi;
– prevedere, in via sperimentale, l`utilizzo di veicoli aggiunti o sostitutivi a favore di particolari utenze avvalendosi preferibilmente di cooperative e consorzi;
– prevedere, in via sperimentale, forme di servizio innovative a favore dell`utenza con obblighi di tariffe e servizi differenziati con il rilascio di apposite autorizzazioni ai titolari di licenze di taxi o a favore di cooperative e consorzi;
– prevedere l`introduzione per singole tratte di tariffe predeterminate dal comune come ad esempio collegamenti con aeroporti, stazioni ecc…;
– istituire un comitato permanente di monitoraggio composto da rappresentati degli utenti, dei Comuni e dei tassisti con l`incarico di sorvegliare la qualità del servizio.
Sono infine fatti salvi dal nuovo testo del decreto il conferimento di nuove licenze attraverso la vigente programmazione numerica ed il divieto di cumulo delle licenze.
§ Conti correnti bancari (art. 10)
In merito ai conti correnti bancari la nuova versione del decreto ribadisce che:
– gli istituti di credito che intendono modificare unilateralmente le condizioni contrattuali devono comunicarlo al cliente con un preavviso di 30 giorni con una comunicazione scritta;
– il cliente ha 60 giorni di tempo per decidere se recedere dal contratto senza che gli vengano applicate penalità e senza spese per la chiusura del conto. Qualunque azione difforme dalla prescrizione del decreto è nulla se non favorevole per il consumatore.
è stata mutata la previsione relativa alle variazioni dei tassi derivanti da decisioni di politica monetaria, in particolare la norma prevede che tali variazioni debbano essere applicate in modo da non ledere gli interessi del cliente.
è stata, inoltre, aggiunta la disposizione che prevede, per i contratti di durata, la facoltà per cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.
Queste nuove disposizioni aumenteranno la trasparenza, la concorrenza tra le banche e la libertà del correntista non più vincolato da pesanti penali.
§ Disposizioni in materia di trasporto locale (art. 12)
I comuni al fine di facilitare la mobilità dei cittadini e di stimolare la concorrenza possono consentire anche a soggetti privati dotati di idonei requisiti di effettuare il servizio di trasporto di passeggeri in concomitanza con un operatore pubblico. Il servizio potrà essere svolto in ambito comunale ed intra-comunale ed anche solo per limitati periodi di tempo. I soggetti privati non potranno contare su risorse provenienti dalle casse comunali.
§ Passaggi di proprieta”” dei beni mobili registrati (art. 7)
Non è più necessario nel caso di passaggi di proprietà di beni mobili registrati (auto, motorini, barche) il ricorso al notaio, bensì è sufficiente rivolgersi agli uffici comunali o agli sportelli telematici dell`automobilista che dovranno effettuare l`operazione in modo contestuale alla richiesta e senza costi aggiuntivi. I vantaggi per i cittadini saranno la riduzione delle spese e la semplificazione e lo snellimento delle procedure.
§ Ampliamento dei poteri dell`Antitrust (art. 14)
Vengono ampliati i poteri riconosciuti all`Antitrust in materia di concorrenza in modo da rendere più tempestiva l`azione dell`autorità in caso di infrazione e di spingere le imprese verso comportamenti più competitivi.
Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l`Antitrust può adottare misure applicabili per un determinato periodo che non possono essere rinnovabili o prorogabili.
In caso di inadempimento delle misure cautelari da parte dell`impresa, l`Autorità può infliggere sanzioni amministrative e pecuniarie fino al 3% del fatturato.
In caso di impegno da parte dell`impresa a rimuovere comportamenti anticoncorrenziali, l`Autorità, senza accertare l`illecito, può far cessare l`infrazione, rendendo obbligatori gli impegni assunti dall`impresa. In caso, però, di mancato rispetto di tali impegni, l`Antitrust può erogare una sanzione fino al 10% del fatturato.
Inoltre l`Autorità può riaprire d`ufficio il procedimento se si verificano alcune condizioni particolari esplicitamente previste dal decreto.
L`Autorità, infine, secondo quanto previsto dal diritto comunitario, definisce i casi in cui le imprese che collaborano nell`accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza possano essere esentate dalla sanzione pecuniaria oppure beneficiare di uno sconto.