L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha pubblicato la Determinazione n. 4/2006 del 26 luglio 2006 in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori pubblici con riferimento all’applicazione del DPR 222/2003 (Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza e di coordinamento), con particolare riferimento all’art. 7 dello stesso, riguardante la stima dei costi.
La Determinazione conferma quanto già espresso dall’Ance in precedenti comunicazioni in merito alle voci di costo da non assoggettare a ribasso d’asta da parte delle imprese partecipanti alla gara d’appalto e alle voci di costo da imputare integralmente alla sicurezza.
La Determinazione sottolinea che sono oggetto di stima dei costi quelli elencati nell’art. 7, comma 1 del DPR 222/2003 e che, in particolare, il costo degli apprestamenti previsti nel piani di sicurezza e di coordinamento (PSC) venga riconosciuto “per intero” alle imprese aggiudicatarie; in tal modo viene univocamente e definitivamente chiarito uno dei problemi più annosi relativo a tale questione e cioè che il ponteggio, ad esempio, ai fini della determinazione del costo da non assoggettare a ribasso, va considerato per intero.
Viene ancora una volta ribadito il concetto, già espresso in precedenti determinazioni, che la stima debba essere congrua, analitica e quindi non sintetica o basata su incidenze percentuali.
Un altro aspetto molto importante trattato dalla Determinazione è quello relativo alla disciplina delle varianti. In sostanza si rimarca il concetto che, nel caso di varianti in corso d’opera, è necessario stimare i costi della sicurezza, così come disposto nel comma 5 dell’art. 7 del DPR 222/2003 e che per variante si intende anche la “variazione progettuale in corso d’opera che si dovesse rendere necessaria per migliorare il PSC rispetto alla primitiva stesura, sia che esso contenga una vera e propria carenza di previsione, sia che esso necessiti di meri assestamenti o correttivi di dettaglio”. Ciò conferma quanto sostenuto dall’Ance in merito al fatto che le Imprese possono segnalare al Committente proposte di modifiche al PSC, ove le stesse si rendessero necessarie per migliorare le condizioni di sicurezza in cantiere e che, in tali casi, i relativi costi di sicurezza devono essere riconosciuti integralmente dalla Stazione appaltante.
Infine vengono affrontate altre questioni legate alla sicurezza a cui si rimanda per un ulteriore approfondimento (vedi Determinazione allegata).