La Camera dei Deputati ha approvato, senza ulteriori modifiche rispetto al testo già emendato e licenziato dal Senato, il Disegno di Legge di conversione del D.L. 223/2006 (Atto Camera 1475), che risulta quindi definitivamente approvato dal Parlamento.
Il provvedimento deve essere ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale per la relativa entrata in vigore.
Approvati in via definitiva, quindi, anche i correttivi auspicati e sollecitati dall`Ance al fine di attenuare i gravi effetti, per il settore, derivanti dalle originarie disposizioni del decreto legge.
Infatti, il provvedimento, così come licenziato dal Parlamento, prevede tra l`altro:
§il mantenimento dell`imposta di registro all`1% per i trasferimenti di immobili nell`ambito di programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica;
§il rinvio dell`entrata in vigore del principio di solidarietà appaltatore/subappaltatore per le ritenute fiscali e contributive sul lavoro dipendente, sino all`emanazione di un decreto attuativo;
§il ritorno, dal 1° ottobre e sino al 31 dicembre 2006, dell`Iva al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni (con contestuale riduzione dal 41% al 36% della detrazione Irpef relativa alle spese di recupero dei fabbricati residenziali).
Confermate in via definitiva, inoltre, anche le altre modifiche apportate dal Senato al testo originario del decreto legge, in materia di:
§nuovo regime Iva/Registro delle cessioni e delle locazioni immobiliari (con la possibilità, quando oggetto delle operazioni siano fabbricati strumentali per natura, di optare per l`imponibilità Iva delle stesse);
§responsabilità dell`appaltatore per i versamenti Iva del subappaltatore (meccanismo del “reverse charge“), con riferimento alla quale è stata confermata la possibilità, per il subappaltatore, di effettuare la compensazione Iva infrannuale con le diverse imposte e contributi dallo stesso dovuti e l`innalzamento, per gli operatori con volume d`affari costituito per almeno l`80% da prestazioni di subappalto, del limite di compensazione annuale a 1.000.000 di euro. Resta fermo, inoltre, che il meccanismo troverà applicazione solo dopo la specifica autorizzazione da parte dell`UE.
Per l`analisi delle modifiche apportate, in sede di conversione, al testo originario del decreto legge, si rinvia al documento DdL di conversione del D.L. 223/2006 – Nuovo regime IVA per compravendite e affitti di immobili del 27 luglio 2006, per ciò che concerne il nuovo regime Iva/Registro per le compravendite e gli affitti immobiliari ed al documento Disegno di Legge di conversione del D.L. 223/2006 – Modifiche apportate dal Senato, sempre del 27 luglio 2006, per quanto riguarda le altre misure fiscali di interesse per il settore contenute nel provvedimento (da intendersi, quindi, come definitivamente approvate dal Parlamento), rimandando la disamina complessiva delle nuove disposizioni ad un successivo documento Ance, che verrà emanato dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. 223/2006.