Il Consiglio di Stato (Sezione IV, sentenza 21 agosto 2006, n. 4833) ha fissato nuovi paletti ai poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione in materia di pianificazione urbanistica, confermando l`illegittimità di una norma tecnica di attuazione che nell`ambito di una determinata zona omogenea di un PRG riservava al comune “una quota del 50% della capacità insediativa totale””.
Tale norma, inserita dalla Regione in sede di approvazione del PRG con funzione di contenimento dei prezzi dei terreni edificabili e di immediato utilizzo delle aree da parte del comune, comprime in maniera del tutto ingiustificata la potenzialità edificatoria dei privati, configurando per i giudici una forma atipica di espropriazione della proprietà e, quindi, al di fuori delle garanzie previste dall`art. 42 della Costituzione.
Secondo il Consiglio di Stato, il comune deve agire utilizzando gli strumenti previsti dalla legge e cioè, attraverso il potere di esproprio delle aree nell`ambito dei piani attuativi.
Dalla sentenza pertanto si ricava il principio per cui l`ente locale non può incidere sulla proprietà privata, anche se per scopi sociali, mediante strumenti surrettizi e diversi da quelli previsti per legge.