L`IRAP non può essere considerata un`imposta sulla cifra d`affari ai sensi della VI Direttiva (Direttiva 77/388/CEE) che regola l`applicazione dell`IVA. Ne deriva che l`IRAP si distingue dall`IVA ed è, quindi, con questa compatibile.
Questa è la conclusione a cui giunge la Corte di Giustizia UE, relativamente alla sentenza Banca popolare di Cremona vs Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona (Sentenza C- 475/03) pubblicata in data odierna.
In particolare, il Giudice Comunitario precisa che:
Ü l`IRAP è calcolata in primo luogo sul valore netto della produzione dell`impresa che comprende elementi come le variazioni delle rimanenze, gli ammortamenti e le svalutazioni, che non hanno un rapporto diretto con le forniture di beni o servizi;
Ü il soggetto passivo IRAP (ossia l`impresa) non può determinare con precisione l`importo dell`imposta già compreso nel prezzo di acquisto dei beni e dei servizi. Pertanto, l`IRAP si distingue dall`IVA in quanto non è proporzionale al prezzo dei beni o dei servizi forniti e non è strutturata in modo da essere posta a carico del consumatore finale nel modo tipico dell`IVA.