Il Ministero dei Trasporti ha stabilito che i dispositivi antipioggia, obbligatori dal 2007, dovranno essere conformi alle previsioni tecniche già fissate dal D.M. 2 dicembre1994 che tuttavia viene in parte modificato. Si segnala, in particolare, l`esenzione dal montaggio per alcuni veicoli tra cui i mezzi d`opera
Il Codice della strada (D.Lgs 285/1992) all`art. 72 comma 2 ter, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, di nuova immatricolazione, aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t., devono obbligatoriamente essere equipaggiati con appositi dispositivi antipioggia.
Il mancato utilizzo di tali dispositivi, o la non conformità alle norme, comporta l`applicazione di una sanzione amministrativa da euro 71 a euro 286.
Con Decreto del 7 agosto 2006 (pubblicato sulla G.U. 226 del 28 settembre 2006) il Ministero dei Trasporti ha stabilito che i dispositivi antipioggia dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel D.M. 2 dicembre 2004 (attuativo della Direttiva CE n. 91/226 del 27 marzo 1991) così come modificato e integrato.
Tra le modifiche apportate dal D.M. 7 agosto 2006 si segnala in particolare l`introduzione dell`esenzione dall`obbligo di equipaggiamento con i paraspruzzi per alcune categorie di veicoli tra cui segnatamente i mezzi d`opera (di cui all`art. 54 co. 1 lett n Codice della strada) in quanto incompatibili con l`uso dei suddetti dispositivi.
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