Il regime fiscale agevolato, consistente nella detrazione d`imposta pari al 55%, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (di cui all`art. 1, commi 344-349, della Legge Finanziaria 2007– cfr. Allegato 1), è ora operativo grazie all`emanazione del Decreto del 19 febbraio 2007 (cfr. Allegato 2) del Ministro dell`Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell`articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296“,pubblicato in G.U. n. 47 del 26 febbraio 2007, che ha dettato le modalità attuative delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2007 (Cfr. Agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici del 2 febbraio 2007).
Tra le principali indicazioni, il Decreto specifica che la detrazione del 55% viene riconosciuta anche ai titolari di reddito d`impresa e che la stessa non è cumulabile con le altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi.
1. I soggetti beneficiari
2. Gli interventi interessati
3. Le spese agevolabili e Misura della detrazione
4. Gli adempimenti
4.1 Documenti da acquisire
4.2 Documenti da inviare
4.3 Modalità di pagamento
4.4 Documenti da conservare
5. La cumulabilità con altre agevolazioni
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1. I soggetti beneficiari
Il Decreto ha chiarito le categorie di soggetti ammessi alla detrazione del 55%, da ripartire in 3 quote annuali, per gli interventi di riqualificazione su edifici esistenti.
Il beneficio, dunque spetta a:
1. persone fisiche, enti e soggetti di cui all`art. 5 del TUIR[1], ossia società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e imprese familiari, non titolari di reddito d`impresa, che sostengono le spese per l`esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti (art. 2, comma 1, lett. a);
2. soggetti titolari di reddito d`impresa che sostengono le spese per l`esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti (art. 2, comma 1, lett. b).
La detrazione d`imposta compete, per i soggetti sopraelencati, relativamente alle spese sostenute nel periodo d`imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.
La detrazione compete inoltre, nel caso in cui l`intervento di riqualificazione energetica sia eseguito in locazione finanziaria (art. 2, comma 2). In altri termini, si ritiene che il contribuente interessato possa fruire del beneficio anche nell`ipotesi in cui finanzi la realizzazione del citato intervento mediante un contratto di leasing.
La detrazione spetta allo stesso contribuente (“utilizzatore””) e viene calcolata sul costo sostenuto dalla società di leasing (“società concedente””) per la realizzazione dell`intervento.
2. Gli interventi interessati
L`art 1, commi 344-349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha individuato diverse tipologie di interventi per il risparmio energetico sulle quali si applica la detrazione del 55%.
Il Decreto ha ulteriormente specificato (art. 1) quali sono gli interventi a cui si applica l`agevolazione fiscale relazionandoli alla prestazione richiesta (si veda la tabella seguente).
Interventi
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Prestazione da conseguire
o requisiti da rispettare
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Riqualificazione energetica di edifici esistenti
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I valori dell`indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale[2] inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all`Allegato C del Decreto 19 febbraio 2007
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Interventi sull`involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l`esterno e verso vani non riscaldati
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I valori della trasmittanza termica U delle varie strutture/elementi sui quali si interviene riportati nella tabella di cui all`Allegato D (cfr. Allegato 6) del Decreto 19 febbraio 2007
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Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università
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Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
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A tal proposito si evidenzia che, per quanto riguarda gli interventi sull`involucro, il Decreto non riporta tra gli interventi quelli che riguardano le strutture opache orizzontali (peraltro contenute all`art. 1, comma 345 della Finanziaria 2007, legge 296/2006), in quanto i valori delle trasmittanze per i pavimenti e le coperture, così come riportati nella tabella 3 alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono errati.
Si attende a breve una modifica di tale tabella e conseguente decreto attuativo
3. Le spese agevolabili e Misura della detrazione
Come noto, la detrazione del 55 % viene calcolata sulle spese effettivamente sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l`esecuzione degli interventi di risparmio energetico.
Per i titolari di reddito d`impresa, la detrazione compete per le spese sostenute nel periodo d`imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Il Decreto in esame (art.3) ha perciò chiarito per quali spese il contribuente può fruire del beneficio:
– Spese sostenute per interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l`involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie (art. 3, comma 1, lett. a). Tali interventi devono essere realizzati attraverso:
1. fornitura e posa in opera di materiale coibente, per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
2. fornitura e posa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
3. demolizione e ricostruzione dell`elemento costruttivo interessato dall`intervento.
– Spese sostenute per interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre, comprensive degli infissi (art. 3, comma 1, lett. b), volti pertanto a migliorare le caratteristiche termiche delle strutture finestrate e dei componenti vetrati esistenti. Tali interventi devono essere realizzati attraverso:
1. fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
2. integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti.
– Spese sostenute per gli interventi effettuati sugli impianti concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda (art. 3, comma 1, lett. c). Tali interventi devono essere realizzati attraverso:
1. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonchè delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d`artedi impianti solari termici organicamente collegati alle utenze anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
2. smontaggio e dismissione, anche solo parziale, dell`impianto di climatizzazione invernale esistente;
3. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d`arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
In tale caso sono ammesse al beneficio della detrazione, anche le spese (oltre a quelle inerenti al generatore di calore), relative a:
– eventuali interventi sulla rete di distribuzione;
– sistemi di trattamento dell`acqua;
– dispositivi di controllo e regolazione;
– sistemi di emissione.
– Spese sostenute per le prestazioni professionali relative a tutte le tipologie di interventi sopra citati, comprensive anche delle spese per la redazione dell`attestato di certificazione energetica o quello di qualificazione energetica (art. 3, comma 1, lett. d).
Si ricorda, inoltre, che per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica, che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori indicati nell`Allegato C (cfr. Allegato 5) del Decreto, la detrazione del 55% è prevista fino ad un valore massimo di 100.000 euro, da calcolare sulle spese rimaste a carico del contribuente.
La detrazione del 55% sulle spese sostenute spetta, in 3 quote annuali di pari importo, entro i limiti riportati in tabella, in funzione dell`intervento realizzato.
INTERVENTO
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SPESE DETRAIBILI
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VALORE MASSIMO
DI DETRAZIONE
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Riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguano un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell`Allegato C, del Decreto
(art.1, c. 344, legge 296/2006)
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rientrano tutte le spese (comprese quelle di seguito elencate) sostenute per interventi che complessivamente consentano di ottenere un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell`allegato c del decreto
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100.000 euro
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Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi
(art.1, c. 345, legge 296/2006)
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Interventi su elementi opachi costituenti l`involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie (art. 3, comma 1, lett. a del D.M. 19/02/2007) realizzati attraverso:
– fornitura e posa in opera di:
1. materiale coibente, per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti,
2. materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
– demolizione e ricostruzione dell`elemento costruttivo interessato dall`intervento.
Interventi su finestre, comprensive degli infissi (art. 3, comma 1, lett. b del D. 19/02/2007) realizzati attraverso:
– fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
– integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti.
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60.000 euro
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Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università
(art.1, c. 346, legge 296/2006)
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Interventi su impianti di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda (art. 3, comma 1, lett. c del D.M. 19/02/2007) realizzati attraverso:
– fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonchè delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d`arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze anche in integrazione con impianti di riscaldamento
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60.000 euro
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Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (a).
(art.1, c. 347, legge 296/2006)
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Interventi su impianti di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda (art. 3, comma 1, lett. c del D.M. 19/02/2007) realizzati attraverso:
– smontaggio e dismissione, anche solo parziale, dell`impianto di climatizzazione invernale esistente;
– fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d`arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
In tale caso, sono detraibili anche le spese (oltre a quelle inerenti al generatore di calore), relative a:
Ü eventuali interventi sulla rete di distribuzione;
Ü sistemi di trattamento dell`acqua;
Ü dispositivi di controllo e regolazione;
Ü sistemi di emissione
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30.000 euro
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(a) Rientra la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. Diversamente, è escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l`edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.
4. Gli adempimenti
Il Decreto stabilisce gli adempimenti (art. 4) che devono essere rispettati per usufruire del beneficio.
4.1 Documenti da acquisire
I soggetti interessati al beneficio sono tenuti ad acquisire la seguente documentazione:
A. asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell`intervento ai requisiti richiesti, fissati negli Allegati C e D del Decreto (artt. 6-9 del Decreto 19 febbraio 2007);
B. attestato di certificazione/qualificazione energetica (art. 5 del Decreto 19 febbraio 2007);
C. scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all`Allegato E (cfr. Allegato 7) del Decreto.
Si ricorda, inoltre, che la suddetta documentazione deve essere rilasciata da tecnici abilitati. Ai sensi del comma 6 dell`art. 1 del citato Decreto, s`intendono per tali «soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell`ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali».
A. Asseverazione di un tecnico abilitato (artt. 6-9 del Decreto 19 febbraio 2007)
Questa asseverazione può essere compresa in quella di conformità al progetto delle opere realizzate che il direttore dei lavori è obbligato a redigere e presentare al Comune ai sensi dell`art. 8, comma 2, del D.Lgs 192/2005, e successive modifiche ed integrazioni.
Inoltre, nel caso in cui siano stati eseguiti molteplici interventi su uno stesso edificio od unità immobiliare, basta produrre anche una dichiarazione unica, in cui le informazioni richieste vengono indicate in modo complessivo (art. 4, comma 2).
Interventi da asseverare
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Requisiti da asseverare
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Riqualificazione energetica di edifici esistenti
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L`indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale deve risultare inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all`allegato C
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Interventi sull`involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l`esterno e verso vani non riscaldati
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Il valore della trasmittanza termica U (W/m2K) dei singoli componenti devono essere inferiori od uguali a quelli riportati nella tabella presente all`allegato D
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N. B. Solo nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi, l`asseverazione sul rispetto della trasmittanza termica può essere sostituita da una certificazione dei produttori per tali elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto
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Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università
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a) Pannelli solari e bollitori garantiti per almeno cinque anni;
b) Accessori e componenti elettrici ed elettronici garantiti almeno due anni;
c) Pannelli solari con certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 rilasciata da un laboratorio accreditato;
d) Installazione dell`impianto eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.
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N. B. Nel caso di installazione di pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa alle lettere a) e c), può essere prodotta:
– la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato,
– l`attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiano.
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Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
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a) generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
Ulteriori condizioni da rispettare per impianti con potenza nominale maggiore o uguale a 100 kW:
c) adozione di un bruciatore di tipo modulante;
d) regolazione climatica che agisca direttamente sul bruciatore;
e) installazione di una pompa di tipo elettronico a giri variabili.
Per impianti con potenza nominale inferiore a 100 kW l`asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto, che attesti il rispetto dei requisiti di cui alle lettere a) e b).
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N.B. Devono essere asseverati anche gli interventi:
– di trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore
– delle trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.
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B. Attestato di certificazione/qualificazione energetica (art.5 del Decreto 19 febbraio 2007)
L`attestato di certificazione è prodotto in osservanza delle procedure approvate dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano o quelle stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente all`8 ottobre 2005 (art. 5, comma 1).
Nel caso in cui manchino le procedure sopra esposte, viene predisposto un attestato di qualificazione energetica, conformemente allo schema riportato all`Allegato A (cfr. Allegato 3) del Decreto.
L`Allegato A indica infatti i dati che l`attestato di qualificazione energetica dovrà contenere: dati generali dell`edificio, quelli relativi all`involucro edilizio ed all`impianto di riscaldamento, dati climatici e quelli relativi alle tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili (se presenti), risultati della valutazione energetica e indicazioni dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche.
Ai fini dell`attestato di qualificazione energetica, la determinazione dell`indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell`edificio, deve essere condotta conformemente a quanto previsto all`allegato I del D. Lgs 192/05 e successive modifiche ed integrazioni.
Per gli interventi sull`involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, per quelli relativi all`installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con potenza nominale del focolare minore a 100 kW, il tecnico, per la determinazione dell`indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell`edificio, in alternativa al calcolo secondo il D.Lgs 192/05, può avvalersi dello schema di procedura semplificata presente all`Allegato B (cfr. Allegato 4) del decreto.
Tali attestati sono prodotti da un tecnico abilitato, che può essere lo stesso che fornisce l`asseverazione di conformità, come previsto alla precedente lettera A.
C. Scheda informativa degli interventi realizzati
La scheda informativa conterrà, come riportato all`Allegato E del Decreto i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, quelli identificativi della struttura oggetto dell`intervento, i parametri per l`identificazione della tipologia di intervento eseguito, il risparmio annuo di energia primaria previsto, gli oneri economici sostenuti per l`intervento di riqualificazione energetica e per le spese professionali.
4.2 Documenti da inviare
I contribuenti devono inviare all`ENEA, entro 60 giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008[3], l`attestato di certificazione energetica o quello di qualificazione energetica e la scheda informativa (non deve essere, invece, inviato il documento di asseverazione di cui alla lettera A) con le seguenti modalità (art. 4, comma 1, lett.b):
1. trasmissione tramite Internet, seguendo le istruzioni contenute nel sito www.acs.enea.it, operativo dal 30 aprile 2007, con rilascio della ricevuta informatica;
2. spedizione a mezzo raccomandata, con ricevuta semplice, al seguente indirizzo: ENEA – Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e Sviluppo sostenibile, Via Anguillarese, 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando nella causale il riferimento “Finanziaria 2007 – Riqualificazione energetica””.
In estrema sintesi la tabella seguente illustra i documenti da acquisire e quelli da inviare
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Documentazione
da acquisire
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Documentazione
da inviare
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Asseverazione di un tecnico abilitato
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SI
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NO
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copia dell`attestato di certificazione/qualificazione energetica
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SI
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SI
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scheda informativa
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SI
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SI
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4.3 Modalità di pagamento
Il Decreto specifica le modalità di pagamento (art.4, comma 1, lett. c) delle spese sostenute per l`esecuzione degli interventi agevolati.
A. Soggetti non titolari di reddito d`impresa
Solo le persone fisiche, gli enti o le società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice e le imprese familiari, non titolari di reddito d`impresa, sono tenute al pagamento delle spese sostenute per l`esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale, che contiene:
1. causale del versamento;
2. codice fiscale del beneficiario della detrazione;
3. numero di partita IVA o codice fiscale della ditta o del professionista che ha eseguito i lavori, verso cui il bonifico è indirizzato.
Inoltre, essi devono conservare le ricevute di tali versamenti.
B. Soggetti titolari di reddito d`impresa
Diversamente, i soggetti titolari di reddito d`impresa sono esonerati dall`obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale.
4.4 Documenti da conservare
Tutti i soggetti che intendono avvalersi del beneficio devono conservare la documentazione relativa agli interventi di riqualificazione effettuati, ossia:
1. il documento di asseverazione fornito dal tecnico abilitato;
2. la ricevuta postale di spedizione o di invio tramite internet dell`attestato di qualificazione/certificazione energetica;
3. le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese effettivamente sostenute;
Per i soggetti non titolari di reddito d`impresa è, inoltre, stabilito l`obbligo di conservazione della ricevuta del bonifico bancario o postale, ai fini di una eventuale esibizione su richiesta dell`Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell`art. 3, comma 3, del D.P.R. 600/1973[4] (art. 4, comma 1, lett. d).
Inoltre, si osserva che qualora le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, necessarie per tali interventi, siano compiute da soggetti non obbligati alle dichiarazioni IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Infine, va considerato che, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui all`articolo 1117 del codice civile (recante disposizioni in materia di condominio), deve essere altresì conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del possessore di consenso all`esecuzione dei lavori.
5. La cumulabilità con altre agevolazioni
Per espressa menzione normativa (art. 10), le detrazioni in questione non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge nazionale per i medesimi interventi (es. detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero degli edifici abitativi).
Possono però essere richiesti i titoli di efficienza energetica (come previsti dai DM 24/7/2004) anche per gli interventi ammessi all`incentivo e l`agevolazione fiscale è compatibile anche con ulteriori incentivi disposti dalle Regioni, Province e Comuni.
[1] D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
[2] Determinato secondo quanto previsto all`allegato I del D. Lgs 192/05 e successive modifiche ed integrazioni (art. 5, comma 3).
[3] Per i soggetti con periodo d`imposta non coincidente con l`anno solare, la documentazione deve essere inviata non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d`imposta in corso al 31 dicembre 2007 (art. 4, comma 1, lett. b).
[4] D.P.R. 29-9-1973 n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Art.3 Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche
(omissis)
3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall`articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonchè i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto di cui all`articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all`ufficio competente
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4328-art. 1, commi 344-349, Legge Finanziaria 2007 .pdfApri