Il turismo e l`industria alberghiera non sono più menzionate nel nuovo art. 117 della Costituzione (come modificato dalla Legge Cost. 3/2001), che disciplina il riparto del potere legislativo fra Stato e Regioni, con la conseguenza che queste materie appartengono oggi alla competenza legislativa esclusiva e residuale delle Regioni.
Ciò premesso, di recente è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 16 marzo 2007, n. 88) che, chiamata a giudicare la legittimità di alcune norme nazionali in materia di turismo, ha puntualizzato i rapporti fra Stato e Regioni in questo ambito.
La Corte, richiamando alcune sue precedenti pronunce, ha precisato che:
–vi sono materie, che seppure attribuite alla competenza concorrente o esclusiva delle Regioni, necessitano dell`esercizio unitario a livello statale delle funzioni amministrative e normative e, pertanto, in forza dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, si verifica una “ascesa”” della funzione legislativa dal livello regionale a quello statale;
–il turismo fa senz`altro parte di queste materie nelle quali si registra un interesse unitario e quindi l`iniziativa dello Stato è ritenuta necessaria anche per ricondurre ad unità la grande varietà dell`offerta turistica del nostro paese e per esaltare il rilievo assunto dal turismo nell`ambito dell`economia nazionale comunque necessaria una iniziativa dello Stato;
–deve comunque essere rispettato il principio di leale collaborazione fra istituzioni e garantito il coinvolgimento delle Regioni.
In virtù di queste affermazioni, i giudici hanno in parte salvato, in parte dichiarato illegittime le norme della Finanziaria 2006 (Legge 266/2005, art. 1, commi 583-593) volte a promuovere insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale.