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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale di attuazione della Direttiva europea sui prodotti da costruzione relativo agli aggregati per conglomerati bituminosi e per miscele bituminose

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Marcatura CE degli aggregati per conglomerati bituminosi

4 Maggio 2007
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Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 18-2-2010 il decreto che stabilisce i metodi di attestazione della conformità e le caratteristiche tecniche degli aggregati per i conglomerati bituminosi e miscele bituminose, nonchè i termini di impiego per quelli privi di marcatura CE o con marcatura non conforme a quanto previsto dal decreto stesso.

Il decreto si applica agli aggregati le cui norme tecniche di riferimento sono elencate nell`Allegato 1 al decreto stesso, relative a:
– “Aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico”” recepita come Uni En 13043:2004
– “Aggregati leggeri – Parte 2 : Aggregati leggeri per miscele bituminose e trattamenti superficiali e per applicazioni non legate e legate”” recepita come Uni En 13055-2:2005.
L`Allegato 2 al decreto indica i sistemi di attestazione della conformità, differenziandoli in base all`uso previsto: per usi in elementi strutturali, il Sistema 2+, per usi non strutturali il Sistema 4[1].
Viene specificato che si intendono strutturali tutti gli strati componenti la sovrastruttura stradale.
Le caratteristiche tecniche dei singoli prodotti, individuate in sede europea, sono indicate nelle tabelle contenute nell`Allegato 3 al decreto da cui risulta che per alcune di esse vi è l`obbligo, da parte del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell`Unione europea, di dichiararle, mentre per altre, quelle indicate con SI/NPD, si lascia al produttore la facoltà di esercitare l`opzione “prestazione non dichiarata””.
Il produttore è comunque obbligato a riportare l`elenco di tutte le caratteristiche di cui all`Allegato 3 e per le caratteristiche non obbligatorie, se non dichiarate, deve essere apposta la dicitura NPD.
Per la caratteristica “rilascio di sostanze pericolose””, la nota alla tabella chiarisce che le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte se il prodotto soddisfa la relativa normativa italiana o comunitaria vigente al momento della dichiarazione di conformità.
L`articolo 3 del Decreto, infine, disciplina i termini di impiego per gli aggregati legalmente immessi sul mercato prima dell`entrata in vigore del decreto stesso ma privi di marcatura CE o con marcatura non conforme al decreto (è il caso, ad esempio, in cui la dichiarazione di conformità non è coerente con i sistemi evidenziati in Allegato 2 o che non siano dichiarate le caratteristiche obbligatorie dell`Allegato 3, ovvero che il produttore non abbia elencato tutte le caratteristiche sia obbligatorie sia quelle ove si avvale della facoltà di non determinarne la prestazione -NPD).
In tali situazioni l`impiego di tali aggregati è consentito non oltre 9 mesi dal 5 marzo 2010, data di entrata in vigore del Decreto.
Sarà particolarmente importante che in fase di approvvigionamento degli aggregati le Imprese pongano attenzione a verificare la corrispondenza tra quanto richiesto dal capitolato di progetto e quanto riportato nella dichiarazione di conformità, anche in previsione delle procedure di accettazione dei materiali in cantiere da parte del Direttore dei lavori e, a fine lavori, per le attività di collaudo.
Nel caso di materiale immesso sul mercato prima dell`entrata in vigore del Decreto, se non dotato di dichiarazione di conformità conforme al Decreto, sarà necessario farsi rilasciare idonea documentazione dal fornitore, che attesti che la data di immissione sul mercato è antecedente al 5 marzo 2010.
Vedere argomento correlato nel documento “Marcatura CE degli aggregati per l’edilizia: Decreto 11 aprile 2007” del 4/05/2007.
Allegati:
– Decreto 16 novembre 2009
– Allegato 1 al Decreto 16 novembre 2009
– Allegato 2 al Decreto 16 novembre 2009
– Allegato 3 al Decreto 16 novembre 2009


[1] I due sistemi sono specificati all`art. 7, comma 1 lettera B, Procedura 1 e 3 del DPR 246/93

1218-Decreto 11 aprile 2007.pdfApri

1218-Decreto 15 maggio 2006.pdfApri
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