Con la nota 1049/Albo/Pres del 17 maggio 2007 il Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio – Comitato nazionale Albo gestori ambientali – ha specificato alcuni aspetti relativi agli impianti di recupero dei rifiuti di cui all`art. 3, comma 1, lettere i) e l) del DPCM 3 settembre 1999 oggetto di autorizzazione in procedura semplificata.
In particolare, l`Albo ha chiarito che, ai fini della comunicazione di inizio attività per gli impianti di recupero che operano secondo le procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, occorre presentare, unitamente alla documentazione già richiesta, anche il provvedimento positivo di VIA ovvero la verifica dell`assoggettabilità a VIA (screening) a seconda della tipologia di rifiuti e delle quantità trattate se non pericolosi.
Si tratta degli impianti che recuperano:
1.rifiuti pericolosi mediante le operazioni da R1 a R9 dell`allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
2.rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate/giorno mediante le operazioni da R1 a R9 dell`allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.
Le indicazioni dell`Albo si sono rese necessarie a seguito dell`entrata in vigore del DPCM del 7 marzo 2007 (G.U. del 17 maggio 2007) che, modificando il decreto del 3 settembre 1999, ha esteso la procedura per la valutazione di impatto ambientale anche agli impianti di recupero dei rifiuti che operano in procedura semplificata.
Tale ulteriore adempimento è peraltro dovuto alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 23 novembre 2006, che ha censurato la normativa italiana proprio nella parte in cui esonerava dalla procedura di VIA i progetti degli impianti di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno ammessi alle procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 (ex artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/1997).
Si segnala infine che la previsione normativa si applica solo alle nuove richieste di autorizzazione e quindi nulla cambia per gli impianti già autorizzati ad operare in procedura semplificata. Non è chiaro invece se la VIA sia necessaria in caso di rinnovo dell`autorizzazione, decorsi i cinque anni dal suo rilascio ai sensi dell`art. 216 comma 5 del D.lgs. 152/2006.