Con la sentenza 24 maggio 2007, n. 796 il TAR Toscana (Firenze, sez. I) è intervenuto sul tema, oggi di grande attualità, del reperimento delle aree da parte dei comuni per la realizzazione degli alloggi di edilizia sociale, dichiarando l`illegittimità di un Regolamento Urbanistico – nuovo strumento di pianificazione comunale in Toscana ai sensi della LR 1/2005 – nella parte in cui prevede a carico dei proprietari di un comparto la cessione gratuita al comune di aree da destinare successivamente all`edilizia residenziale pubblica.
Il TAR ha sottolineato come il reperimento delle aree per l`ERP debba avvenire esclusivamente mediante lo strumento dell`esproprio per pubblica utilità, così come previsto delle Leggi 167/1962 e 865/1971, mentre la cessione gratuita delle aree è prevista dall`ordinamento, ma solo nell`ambito dei piani di lottizzazione al fine dell`esecuzione delle opere di urbanizzazione (art. 28 della Legge 1150/1942).
Nella fattispecie pertanto l`ente locale, imponendo la cessione gratuita di una non irrilevante porzione dell`area privata allo scopo di acquisire immobili da destinare successivamente alla realizzazione di abitazioni pubbliche da assegnare ad affitto convenzionato, ha utilizzato tale strumento per una funzione del tutto diversa da quella prevista dalla legge e quindi ha operato illegittimamente.