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Sul sito del Ministero del Lavoro le Faq (Frequently Asked Questions), di cui si allega copia, relative all’obbligo di comunicazione obbligatoria introdotto dalla Legge finanziaria 2007

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Nota Ministero del lavoro – Comunicazioni obbligatorie

18 Luglio 2007
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Sono state pubblicate, in data 11 luglio 2007, sul sito del Ministero del Lavoro le Faq (Frequently Asked Questions), di cui si allega copia, relative all’obbligo di comunicazione obbligatoria introdotto dalla Legge finanziaria 2007.

Prima di passare all’esame di alcune tra le risposte più significative del dicastero, si rammenta che è al vaglio del Ministero del Lavoro l’emanando decreto relativo a tutti i dettagli in materia di comunicazioni obbligatorie, che darà finalmente il via alle disposizioni contenute nel testo di legge.

Il decreto, che probabilmente uscirà nel mese di settembre prossimo, conterrà soprattutto le modalità operative concernenti l’apposito sistema informatizzato, grazie al quale potranno essere inviate le comunicazioni e i vari adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

A tal proposito il Ministero, e più precisamente la Direzione per le Innovazioni tecnologiche del dicastero, ha sottolineato l’opportunità di promuovere una vasta campagna informativa, con l’istituzione di un apposito call center e di un help desk tecnico, per il supporto degli utenti abilitati all’effettuazione delle comunicazioni nell’accesso al nuovo sistema.

Sono stati anche dissolti i dubbi relativi alla possibilità, per le associazioni datoriali di rappresentanza, di poter svolgere i servizi di comunicazione di cui sopra in favore delle proprie imprese aderenti. Il Ministero ha infatti assicurato che tale previsione sarà inserita nell’emanando decreto.

I contatti intrapresi tra l’Ance e i propri referenti presso il Ministero permetteranno, inoltre, di fornire ulteriori chiarimenti e novità sulla materia, anche al fine di poter rendere informazioni utili nel breve periodo circa il sistema di sperimentazione predisposto dal dicastero e indirizzato ai soggetti abilitati, nelle more dell’emanazione del decreto.

Si anticipa, infatti, che è stato predisposto un sito di demo (http://democo.lavoro.gov.it) per la sperimentazione del nuovo sistema informatico di comunicazione, al quale è possibile accedere, da parte degli utenti autorizzati, mediante la richiesta di un’apposita password all’indirizzo di posta elettronica DGInnovazione@lavoro.gov.it .

Per ciò che concerne, infine, le Faq contenute nel documento del Ministero del Lavoro, si precisa che quest’ultimo ha tratto lo spunto per ribadire alcuni dei concetti più rilevanti, relativi alle procedure e alle modalità con le quali assolvere il nuovo obbligo previsto per legge, già in parte espressi nelle circolari di gennaio e di febbraio scorsi.

In particolare è stato sottolineato che:

? in attesa dell’emanazione del decreto sopra citato, rimane in vigore l’utilizzo della vecchia modulistica per assolvere gli obblighi di comunicazione;

? l’invio della comunicazione mediante il servizio postale deve avvenire attraverso lettera raccomandate a/r e non già mediante raccomandata semplice, essendo necessario un riscontro certo dell’invio e dell’arrivo della comunicazione;

? la comunicazione di cui sopra non sostituisce le comunicazioni di cui all’ art.5 del D.M. 142/1998 (trasmissione alle strutture competenti delle convenzioni e dei progetti di formazione da parte degli enti promotori) e, parimenti, fino all’entrata in vigore del decreto interministeriale restano in vigore tutti gli obblighi di comunicazione verso le altre amministrazioni; il Ministero, infatti, ha precisato che solo con il decreto verrà fatta la ricognizione degli stessi obblighi ai fini dell’entrata in vigore della c.d. “pluriefficacia della comunicazione”;

? qualsiasi distacco o cambio di sede da parte del lavoratore va comunicato al Centro per l’Impiego territorialmente competente;

? in caso di spostamento di un lavoratore da un cantiere all’altro (dello stesso o di altro comune) è necessario darne comunicazione all’istituto competente, essendo ciò che rileva in tal caso il trasferimento del lavoratore in quanto tale e non tanto il comune di ubicazione del cantiere o lo spostamento del cantiere medesimo.

Alla luce dei chiarimenti resi dal Ministero sulla comunicazione obbligatoria per il trasferimento dei lavoratori da un cantiere all’altro, l’Ance ha in corso specifici approfondimenti volti ad ottenere ulteriori chiarimenti nell’intento di circoscrivere la portata di tale indicazione.

Pare infatti, superflua la sussistenza di un obbligo di comunicazione laddove si operino semplici spostamenti di pur breve durata da un cantiere all’altro del personale addetto, soprattutto in virtù dei disagi che una simile previsione comporterebbe per un settore come quello dell’edilizia fortemente esposto a casi simili;

? la consegna diretta della comunicazione all’ufficio presuppone una specifica formalizzazione attraverso un protocollo o una ricevuta ufficiale resa all’interessato, non essendo bastevole in tali casi il semplice timbro di ricezione;

? quanto alla cessazione dei rapporti di lavori instaurati precedentemente all’entrata in vigore dell’obbligo di cui trattasi, il dicastero ha comunque sottolineato la necessità di rendere la comunicazione relativa alla cessazione stessa;

? nel caso di comunicazione di assunzione di lavoratori con contratti a termine di natura sostitutiva (malattia o infortunio) va comunque comunicata la data presunta di cessazione del rapporto;

? nel caso di trasformazione dei rapporti di lavoro l’obbligo di comunicazione non è preventivo bensì deve essere effettuato entro cinque giorni a far data dalla trasformazione stessa.

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