D.Lgs. n. 252/05, art. 16 – Regime previdenziale delle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare - Istituzione e finanziamento del Fondo di garanzia per omessi o insufficienti versamenti datoriali alla previdenza complementare – Istruzioni contabili -
L’Inps, con la circolare n. 98 del 2 luglio scorso, ha fornito una serie di chiarimenti in merito al regime previdenziale delle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare.
L’attuale normativa, puntualizza la nota allegata, è disciplinata dall’art. 16, co. 1, del D.Lgs. n. 252/05 e prevede che, ai fini di escludere dall’imponibile previdenziale le somme a carico del datore di lavoro e di assoggettarle al contributo di solidarietà del 10%, l’unica condizione determinante per l’applicazione del solo contributo di solidarietà sia la destinazione dei contributi datoriali alle finalità di previdenza complementare richiamate dall’art. 1 del medesimo decreto.
Da tale presupposto ne deriva che i versamenti datoriali a tutte le forme pensionistiche complementari sono esclusi dall’ordinaria contribuzione previdenziale ed assoggettati al contributo di solidarietà del 10%, anche nel caso in cui tali contributi datoriali siano destinati a fondi aperti o a forme pensionistiche complementari individuali, a condizione, però, che gli stessi abbiano i requisiti stabiliti dal decreto n. 252/05.
Relativamente al Fondo di Garanzia, previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 80/92 ed istituito contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento datoriale in caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata, l’Inps ha ricordato che l’1% del contributo di solidarietà deve essere destinato al predetto Fondo, secondo le modalità che verranno comunicate successivamente dall’Istituto stesso.
Quanto agli aspetti operativi, le istruzioni dell’Inps che riguardano il versamento del contributo di solidarietà del 10% dovuto sulle somme e contributi datoriali versati e accantonati per finalità di previdenza complementare, dispongono che dovranno essere utilizzati i codici già in essere dei quadri B-C del modello Dm 10, ovvero l’M900 per indicare il contributo di solidarietà del 10% per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. e a tutti gli altri fondi gestiti dall’Inps e l’M940 per indicare il contributo di solidarietà del 10% dei dirigenti già iscritti all’ex Inpdai.
In merito al versamento del contributo di solidarietà del 10% dovuto sui contributi e somme accantonate dal datore di lavoro sotto qualsiasi forma a Casse, Gestioni o Fondi previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali per finalità diverse da quelle della previdenza complementare, dovranno essere utilizzati i nuovi codici dei quadri B-C del modello Dm10.
Si tratta dell’M980 per indicare il contributo di solidarietà del 10% su finanziamenti per finalità diverse dalla previdenza complementare per la generalità dei lavoratori iscritti al FPLD, nonché a tutti gli altri Fondi Inps e dell’M990 per indicare il contributo di solidarietà del 10% su finanziamenti per finalità diverse dalla previdenza complementare per dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai.
Infine, nel ricordare che in corrispondenza dei suddetti nuovi codici dovrà essere indicato il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili e il contributo dovuto, la nota segnala che i nuovi codici dovranno essere utilizzati con la prima denuncia utile e, ad ogni modo, non oltre il terzo mese successivo all’emanazione della circolare in parola.
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