Modificate dal decreto legge n. 117 le sanzioni del Codice della strada per alcune infrazioni con ulteriori aggravi se compiute alla guida di veicoli pesanti o in particolare stati fisici
Con il decreto legge 3 agosto 2007 n. 117 entrato in vigore il 4 agosto, giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 180, il Governo nell`ambito delle azioni finalizzate alla tutela della sicurezza della circolazione stradale e della pubblica incolumità ha apportato una serie di modifiche al Codice della strada e in particolare all`apparato sanzionatorio per alcune tipologie di infrazione.
Per quanto di diretto interesse si segnala che l`eccesso di velocità alla guida di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t è sanzionato in misura doppia a quella ordinaria (doppio della sanzione pecuniaria, del periodo di sospensione della patente e riduzione doppia dei punti della patente del conducente). Nel caso di ripetizione dell`infrazione nel corso del biennio le sanzioni sono ulteriormente inasprite (sospensione patente da 8 a 18 mesi per il superamento di oltre 40 km/h il limite previsto, ovvero revoca della patente per il superamento di oltre 60 km/h).
Il superamento del limite di velocità e la manomissione del limitatore di velocità comportano l`applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dell`art. 179, commi 2 bis e 3, oltre al fermo del veicolo presso un`officina autorizzata. Per altro il Ministero dell`interno, nella Circolare n. 300/a/1/26352/101/3/3/9 del 3 agosto 2007 afferma che la sanzione dell`art. 179 comma 3 (sanzione amministrativa pecuniaria) deve essere applicata anche al titolare della licenza al trasporto in conto proprio ovvero dell`autorizzazione al trasporto in conto terzi.
L`utilizzo di telefoni cellulari, o radio trasmittenti durante la guida, senza apparati viva voce o auricolari comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 148,00 a 594,00 Euro, e la sottrazione di 5 punti sulla patente. Se l`infrazione viene ripetuta nel biennio è prevista la sospensione della patente per un periodo da uno a tre mesi.
Si registra un inasprimento delle sanzioni anche per la guida in stato di ebbrezza (art. 186), e in particolare è prevista sempre la revoca della patente nel caso di guida di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l (stessa sanzione anche per l`uso di sostanze stupefacenti, art. 187 comma 1).
Si allega:
– Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117 (G.U. del 4 agosto 2007, n. 180);
– Circolare del Ministero dell`interno del 3agosto 2007, n. 300/A/1/26352/101/3/3/9.
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