La legge n. 123 del 3 agosto 2007, “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia“, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del successivo 10 agosto ed entrerà in vigore il prossimo 25 agosto.
Una breve presentazione degli aspetti generali delle novelle disposizioni in detta materia è contenuta nell`allegata News Ance n. 3710 dello scorso 2 agosto.
Invece, per quanto attiene in particolare gli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, si richiama brevemente l`attenzione sugli articoli appresso indicati.
Articolo l (Delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)
Il Governo è delegato ad emanare entro 9 mesidall`entrata in vigore del provvedimento uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro.
La lettera s) del comma 2 prevede larevisione della normativa in materia di appalti con l`introduzione di misure dirette a migliorare l`efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti; a modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l`assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; a modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all`entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto.
Articolo 8 (Modifiche all`articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
Dispone la sostituzione del comma 3 bis dell`articolo 86 (Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse) del codice dei contratti pubblici e l`inserimento nello stesso articolo del comma 3 ter, di seguito riportati:
3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell`anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all`entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d`asta.
* * * *
Per quanto riguarda la predisposizione delle predette tabelle, che stabiliscono la congruità tra il costo del lavoro e il valore economico dell`appalto, si ricorda che il 17 maggio 2007 le parti sociali hanno siglato l`Avviso comune relativo agli indici di congruità sul costo della manodopera.