La sospensione dei pagamenti di importo superiore a 10.000 euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in presenza di inadempimento del beneficiario, derivante dalla notifica di cartelle di pagamento di importi almeno pari a 10.000 euro, è immediatamente applicabile anche in assenza del Regolamento attuativo in corso di emanazione.
Questo quanto precisato con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2007 n. 28, pubblicata nella G.U., Serie Generale, del 17 agosto 2007 n. 190, che, comunque, accoglie le richieste avanzate dall’ANCE nel corso dei numerosi incontri sul tema con i vertici dell’Amministrazione Finanziaria.
In particolare, vengono in ogni caso garantite:
– la tempestività nei tempi di verifica della morosità del destinatario del pagamento;
– l’eventuale sospensione del pagamento nei limiti dell’importo della cartella esattoriale, a condizione che venga presentata un’autocertificazione sulla presenza o meno di cartelle esattoriali non pagate.
Come noto, nell’ambito delle disposizioni in materia di riscossione, l’art.2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286, introduce l’art.48-bis al D.P.R. 602/1973 (che disciplina la riscossione ai fini delle imposte sui redditi).
La nuova disposizione prevede che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, hanno l’obbligo di verificare se il beneficiario sia moroso rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
In caso affermativo, l’ente erogante non procede al pagamento e, contestualmente, segnala al competente agente della riscossione tale circostanza, ai fini dell’avvio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Per le modalità di attuazione di tale misura, è in corso di emanazione un Regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
A tal proposito, la C.M. 6 agosto 2007 n. 28 citata precisa, con affermazione che suscita perplessità sotto il profilo normativo, che non vi sono dubbi circa l’immediata applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, che sono, pertanto, già pienamente efficaci.
In tal ambito, è stato infatti precisato che il Regolamento in corso di emanazione non incide sulla vigenza della disposizione normativa, ma è volto a disciplinare le modalità attuative della stessa. L’operatività del Regolamento è stata specificata dalla Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Basilicata, nella Deliberazione n. 10/2007 del 14 maggio 2007, nella quale è stato affermato che lo stesso dovrà specificare «le modalità di attuazione del precetto, ma non potrà mai incidere sul contenuto dell’obbligo normativamente imposto, in presenza di una fattispecie già sufficientemente delineata».
A tal fine, prima di procedere ai pagamenti, le Amministrazioni interessate dovranno effettuare i seguenti controlli alternativi:
– verifica dell’eventuale morosità del beneficiario del pagamento tramite l’agente di riscossione Equitalia S.p.a., utilizzando, a tal fine, preferibilmente, le più economiche e veloci procedure telematiche (ad. es. posta elettronica), oltre ai tradizionali strumenti di comunicazione (servizio postale, telefax, ecc…);
– acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal beneficiario, da accludere al mandato di pagamento, dalla quale risulti l’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, oppure lo stato e l’ammontare delle somme eventualmente dovute (Cfr. fac-simile nell’Allegato alla Circolare medesima).
Tale dichiarazione deve essere acquisita non oltre 20 giorni prima della data di emissione del mandato di pagamento da parte dell’Amministrazione competente.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui tale mandato venga disposto oltre il ventesimo giorno dalla data in cui è stata sottoscritta la dichiarazione, la stessa dovrà essere opportunamente aggiornata, allo scopo di verificare l’esistenza di sopravvenute inadempienze o del pagamento di cartelle esattoriali notificate in precedenza.
Tra l’altro, come auspicato dall’ANCE, la C.M. 28/2007 precisa che la presenza eventuale di debiti di un importo almeno pari a 10.000 euro, qualora fosse certificata, produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute solo nei limiti dell’ammontare del debito rilevato.
Invece, in caso di mancata presentazione della dichiarazione da parte del beneficiario (e fino alla data della presentazione della stessa), il pagamento dell’intera somma verrà sospeso.
Inoltre, è stato chiarito che, nel caso in cui il beneficiario del pagamento avesse adempiuto, in tutto o in parte, il debito risultante da una o più cartelle di pagamento, deve essere cura dello stesso darne comunicazione all’Amministrazione, al fine di riattivare la procedura di pagamento a proprio favore.
In conclusione, come è evidente, anche se viene riconosciuta l’immediata operatività della disposizione, pur in assenza del Regolamento attuativo, la C.M. 28/2007 richiama l’attenzione degli Uffici pagatori in modo da evitare un’applicazione rigida e severa della disposizione che potrebbe provocare rallentamenti nei flussi finanziari in capo alle imprese appaltatrici.
In tal ambito, si invitano le imprese associate a presentare le autocertificazioni in ordine alle pendenze esattoriali (secondo lo schema allegato alla Circolare ministeriale), onde evitare il totale blocco del pagamento dei corrispettivi contrattuali.
3798-Allegato alla Circolare medesima ALL2.pdfApri
3798-C.M. 28 del 6 agosto 2007 ALL1.pdfApri