In relazione all`iter del disegno di legge recante “Modifiche al decreto legislativo 122/05, in materia di condizioni e modalità per l`accesso al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di immobili da costruire”” (DDL 1771/C), all`esame della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, l`Ance ha evidenziato, come giàin passato, la necessità di intervenire su alcune norme contenute nel D.Lgs. 122/05 particolarmente problematiche per il settore.
L`Associazione, in particolare, ha ribadito l`opportunità di modificare l`art. 2, comma 1, del suddetto decreto legislativo sulla garanzia fideiussoria.
Al riguardo, è stato chiesto che in alternativa all`attuale fideiussione unica venga previsto un sistema effettivamente in progressione rispetto alle somme che di volta in volta saranno corrisposte ed incassate dal costruttore.
Infatti, l`attuale sistema, come da tempo sostenuto dall`ANCE, penalizza fortemente il costruttore, il quale, sin dalla sottoscrizione del contratto preliminare deve impegnarsi con il fideiussore a garanzia di somme che non ha ancora incassato ovvero ha incassato in minima parte, pagando immediatamente secondo la prassi contrattuale prevalente anche l`intero premio.
Con la previsione di una fideiussione a rate, invece, non solo verrebbe assicurata la tutela dell`acquirente, in quanto a fronte di ogni pagamento vi sarebbe una distinta garanzia, ma si ridurrebbe anche l`esposizione del costruttore nei confronti del sistema finanziario in ragione del progressivo pagamento delle varie rate del mutuo/finanziamento.
Un`ulteriore proposta riguarda alcune necessarie precisazioni circa la portata della norma di cui all`art. 4 del D.Lgs. 122/05 concernente l`assicurazione dell`immobile.
In proposito l`ANCE ha rilevato la necessità di definire, in via normativa, i contenuti minimi obbligatori delle polizze assicurative nonchè il massimale del risarcimento dei danni verso terzi in modo tale da risolvere i problemi interpretativi e le difficoltà tecniche che si sono verificate nel corso dei due anni di operatività del decreto legislativo suddetto.
Le richieste dell’Associazione saranno oggetto di valutazione nell’ambito della discussione del provvedimento.