Pubblicata sulla gazzetta ufficiale la legge di conversione del DL 117/2007 sulla sicurezza della circolazione stradale
è stato convertito nella legge 2 ottobre 2007, n. 160 (G. U. del 3 ottobre 2007, n. 2) il decreto legge 117/2007, con il quale sono state introdotte importanti modifiche al Codice della strada – D.Lgs. 285/1992.
Tra le novità di diretto interesse introdotte in sede di conversione del decreto legge si segnala che viene ulteriormente rivisto l`apparato sanzionatorio per alcune tipologie di violazioni. In particolare, il superamento del limite di velocità di oltre 40 km/h, ma entro i 60 km/h è sanzionato con la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, e non più quindi da tre a sei mesi come in origine stabilito dal DL 117/2007. Viene invece introdotta l`ulteriore inibizione alla guida del veicolo nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida (art. 142 D.Lgs. 285/1992).
Al riguardo, si sottolinea che l`eccesso di velocità alla guida di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t comporta l`applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie in misura doppia (art. 142 D.Lgs. 285/1992).
Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, qualora sia accertato un tasso alcolemico non superiore a 0,8 g/l, viene prevista solo la sanzione amministrativa da 500 a 2000 euro, mentre è stata eliminata la previsione dell`arresto fino a un mese (art. 186 D.Lgs. 285/1992).
Viene inoltre introdotto il divieto di tenere acceso il motore, durante la sosta ovvero la fermata prolungata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l`impianto di condizionamento dell`aria; la violazione di tale divieto comporta l`applicazione della sanzione amministrativa da 200 a 400 euro (art. 157 D.Lgs. 285/1992).
La legge 160/2007 prevede infine la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un apposito Fondo contro l`incidentalità notturna, finanziato in parte attraverso i proventi derivanti dall`ulteriore sanzione – pari a 200 euro da aggiungersi alle altre sanzioni appositamente stabilite – prevista per le violazioni di cui agli articoli 141, 142 commi 8 e 9, 186, 187 (eccesso dei limiti di velocità, guida in stato di ebbrezza o sotto l`uso di sostanza stupefacenti) se commesse dopo le ore 20 e prima delle ore 7.
In allegato copia della legge 2 ottobre 2007, n. 160
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