Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2007 n. 229 è stato pubblicato il Decreto Legge 1° ottobre 2007 n.159, recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”, in vigore dal 3 ottobre 2007, che è compreso nella Manovra 2008 insieme al Disegno di Legge finanziaria 2008 (1817 A/S).
Il provvedimento è ora all’esame della 5ª Commissione permanente (Bilancio) del Senato, in sede referente, per la successiva conversione (1819 A/S).
Tra le disposizioni di interesse per il settore delle costruzioni, contenute nel citato Decreto Legge, si segnala l’art. 19, che stabilisce, tra l’altro, che la sospensione dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, per importi superiori a 10.000 euro, prevista nell’ipotesi di morosità del beneficiario rispetto al pagamento di cartelle esattoriali a lui notificate, entrerà in vigore solo a decorrere dall’emanazione del Regolamento attuativo.
Come noto, infatti, in base all’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973[1], le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, hanno l’obbligo di verificare se il beneficiario sia moroso rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
In caso affermativo, l’ente erogante non procede al pagamento e, contestualmente, segnala tale circostanza al competente agente della riscossione, ai fini dell’avvio dell’attività di recupero delle somme iscritte a ruolo.
Le modalità attuative della disposizione, in base al comma 2 del citato art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, sono normativamente rinviate ad un emanando Regolamento del Ministro dell’Economia e Finanze.
Il D.L. n. 159/2007, chiarendo in modo definitivo l’operatività della disposizione in questione, ha previsto che:
– la norma sulla sospensione dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazionisi applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento attuativo.
A tal proposito, si ritiene che l’art.19 del citato D.L. 159/2007 superi gli orientamenti ministeriali secondo i quali le disposizioni sulla sospensione dei pagamenti delle P.A. fossero già pienamente efficaci, anche in assenza dell’emanazione del Regolamento attuativo.
– sia abrogata la disposizione secondo la quale anche le società a prevalente partecipazione pubblica sono tenute al controllo della morosità del beneficiario, prima di effettuare pagamenti di ammontare superiore a 10.000 euro;
– l’importo di 10.000 euro, oltre il quale si procede all’eventuale blocco dei pagamenti, possa essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito, con Decreto non regolamentare del Ministro dell’Economia e Finanze.
In conclusione, fino all’emanazione del Regolamento ministeriale, le Pubbliche Amministrazioni che debbano effettuare pagamenti per importi superiori a 10.000 euro non sono tenute a mettere in atto alcuna forma di controllo sull’eventuale morosità del beneficiario.
[1] Introdotto dall’art.2, comma 9 del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2006, n.286.
3807-DL159_2007_MANOVRA 2008_ALL1.pdfApri