La Corte Costituzionale con la sentenza 349 del 22 ottobre 2007 ha dichiarato l`illegittimità costituzionale del criterio di calcolo del risarcimento del danno in caso di occupazione acquisitiva di aree da parte della p.a., contenuto nell`art. 5 bis, comma 7 bis Decreto Legge 333/1992 (convertito dalla Legge 359/1992), oggi sostituito nell`art. 43 del DPR 327/2001 “Testo Unico Espropri””.
In base all`art. 5 bis, comma 7 bis, ai fini della liquidazione del danno – sia nelle future vertenze giudiziali, sia nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della norma – trova applicazione il criterio previsto per la determinazione dell`indennità di esproprio ai sensi del comma 1 dello stesso art. 5 bis, DL 333/92 (criterio peraltro dichiarato illegittimo dalla Consulta con la sentenza 348/2007), con l`esclusione però della riduzione del 40% nonchè con l`aumento del 10%.
La Consulta ha stabilito che tale disposizione viola l`art. 117, comma 1 della Costituzione, come modificato dalla Legge 3/2001 e, in via indiretta, l`art. 1 del primo Protocollo della Convenzione Europea dei Diritti dell`Uomo (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata fin dal 1955.
L`art. 117, comma 1, Cost. – nel testo modificato dalla Legge Cost. 3/2001 – impone infatti allo Stato e alle Regioni di esercitare la loro potestà legislativa nel rispetto, tra l`altro, degli obblighi internazionali, fra i quali vi rientrano anche quelli derivanti dalla CEDU.
In particolare, l`art. 1 del primo Protocollo della CEDU tutela la proprietà privata e la Corte europea dei diritti dell`uomo, interpretando la norma, ha più volte censurato la disciplina italiana in tema di occupazione acquisitiva di aree da parte della p.a. per contrasto con la CEDU (fra le tante sentenza 29 marzo 2006, causa Scordino contro Italia).
La Corte europea dei diritti dell`uomo ha fissato alcuni principi generali in tema di proprietà privata e cioè:
– un atto della p.a. che incide sul diritto di proprietà deve realizzare un giusto equilibrio tra le esigenze della collettività e le esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui
– qualunque risarcimento non è legittimo se non consiste in una somma che si ponga in rapporto ragionevole con il valore del bene, e quindi deve costituire un serio ristoro al proprietario.
-l`art. 1 del primo Protocollo alla CEDU non garantisce in tutti i casi un risarcimento integrale perchè obiettivi di pubblica utilità, come quelli perseguiti da misure di riforma economica o di giustizia sociale possono giustificare un rimborso inferiore
-in caso di espropriazione “isolata”” e cioè al di fuori di vasti programmi di opere pubbliche solo una riparazione integrale può essere considerata in rapporto ragionevole con il valore del bene.
Pertanto, poichè nelle fattispecie in questione l`acquisizione di suoli da parte della p.a. avviene senza il rispetto delle procedure espropriative di legge, la Corte Costituzionale ha stabilito che il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia pari al valore di mercato del bene, come del resto è previsto attualmente dall`art. 43 del TU Espropri, che ha sostituito l`art. 5 bis, comma 7 bis DL 333/92.
Si ricorda che si ha occupazione acquisitiva (altrimenti detta espropriazione sostanziale o accessione invertita) in quelle ipotesi in cui la pubblica amministrazione, nell`ambito di un procedimento di esproprio di un`area per la realizzazione di un`opera pubblica, ne acquista la proprietà per effetto della semplice esecuzione dell`opera e della conseguente trasformazione radicale ed irreversibile del fondo, in assenza dell`apposito provvedimento richiesto dalla legge ossia del decreto di esproprio.
Si tratta in sostanza di una prassi della p.a. riconosciuta come legittima dalla Corte di Cassazione per la prima volta nella sentenza, Sezioni Unite, 1464/1983 e successivamente anche dalla Corte Costituzionale (sentenze 188/1995 e 24/2000), sulla base del principio della prevalenza dell`interesse pubblico perseguito dalla p.a., in quanto socialmente più rilevante rispetto al diritto di proprietà del titolare dell`area occupata.