• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • Inps, circ. n. 150/2025: condizioni per la fruizione dei benefici in materia di lavoro e legislazione sociale – DL n. 19/2024
            17 Dicembre 2025
          • Malattia – Nuove modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens – Inps, msg. 3743/2025
            17 Dicembre 2025
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

Pubblicata in GU l'intesa che disciplina la materia relativa all'accertamento di assenza di tossicodipendenza per i lavoratori che svolgono mansioni a rischio

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza

27 Novembre 2007
Categories
  • Archivio
  • Lavoro, welfare e sicurezza
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa
è stata pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre u.s. l`intesa siglata tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. In particolare, il provvedimento sancisce che, tra le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l`incolumità e la salute propria e di terzi, a causa dell`assunzione anche solo sporadica di sostanze stupefacenti rientrano, tra le altre, le attività di trasporto e quelle riconducibili agli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, come riportato dall`Allegato I del provvedimento in oggetto.
Al riguardo l`art. 4 dell`intesa, che si allega per conoscenza, prevede che il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all`espletamento delle mansioni di cui sopra, indipendentemente dal rapporto di lavoro, debba provvedere a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari necessari per verificare l`assenza dell`assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Lo stesso datore di lavoro ha, di norma, l`obbligo di far sottoporre i lavoratori adibiti alle mansioni a rischio ai suddetti accertamenti sanitari, con periodicità annuale, dal medico competente, indicando altresì la data ed il luogo ove si svolgerà il relativo accertamento.
Dopo un primo test di screening in cui sia stata evidenziata la positività del lavoratore, con conseguente giudizio di inidoneità temporanea allo svolgimento delle mansioni a rischio anche nei confronti di terzi, lo stesso lavoratore dovrà essere inviato presso il SERT (servizio per le tossicodipendenze) della ASL competente per territorio.
A seguito di ulteriori accertamenti effettuati dal SERT o altre strutture sanitarie competenti che abbiano constatato lo stato di tossicodipendenza, il lavoratore interessato dovrà essere sottoposto ad una terapia di recupero.
Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga alla prima richiesta di accertamenti medici, l`organo sanitario competente, entro dieci giorni, deve disporre un nuovo controllo. In presenza di un ulteriore rifiuto senza giustificato motivo, il datore di lavoro ha l`obbligo di far cessare lo svolgimento delle mansioni a rischio e di adibire il lavoratore a mansioni diverse con l`applicazione della disciplina normativa o contrattuale collettiva relativa al settore lavorativo cui appartiene, fino a che non venga accertata l`assenza di tossicodipendenza.
Al lavoratore che non si sottoponga al controllo sanitario saranno applicate le sanzioni di cui all`art. 93, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 626/94 che prevede l`arresto fino a quindici giorni o un`ammenda da centotre Euro a trecentonove Euro.
Diversamente, al datore di lavoro che non impedisca l`espletamento delle mansioni a rischio, saranno applicate le sanzioni di cui all`art. 125 comma 4 del DPR n. 309/90 così come modificato dall’art. 27 del D.Lgs. n. 758/94, che prevede l’arresto da due a quattro mesi o un`ammenda da cinquemilacento Euro a venticinquemilaottocento Euro.
In ogni caso la sospensione, sia nell`eventualità in cui il lavoratore rifiuti di sottoporsi al relativo accertamento, sia nella circostanza in cui sia stata accertata la tossicodipendenza, fa mantenere in capo al lavoratore assunto a tempo indeterminato il diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita, fino ad un massimo di tre anni, ex art. 124, comma 1, DPR n. 309/90 e art. 83 del Ccnl dell`edilizia.
Infine, relativamente alle procedure diagnostiche medico legali, fino all`approvazione dell`accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, dovranno essere applicate le procedure stabilite nel DM 12 luglio 1990, n. 186.

610-allegato provvedimento30-10-07.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Gestisci cookie
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro