Per prevenire ulteriori procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, il Ministro dell`ambiente, in attuazione dell`art. 1, comma 1226 della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006), ha emanato il Decreto 17 ottobre 2007 (G.U. 258 del 6 novembre 2007) contenente i criteri generali ed uniformi per la conservazione di tutte le aree naturali protette di interesse comunitario presenti sul territorio italiano, vale a dire:
–le zone di protezione speciale (ZPS) istituite ai sensi della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione dei volatili selvatici;
–le zone speciali di conservazione (ZSC) istituite ai sensi della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche.
In Italia tali direttive sono state recepite con il DPR 357/1997 (ed in parte per le ZPS con la Legge 157/1992) che assoggetta le ZSC e le ZPS a specifiche misure di tutela la cui adozione è rimessa alle Regioni e cioè:
–valutazione d`incidenza (VI) dei piani e programmi nel cui ambito territoriale di riferimento sono presenti siti della Rete natura 2000 e degli interventi che ricadono all`interno di tali siti ovvero che possono avere incidenze significative sugli stessi;
–misure di conservazione specifiche;
–eventuali piani di gestione specifici od integrati ad altri piani.
Proprio per favorire in questa materia l`intervento delle Regioni, che solo da poco tempo si stanno attivando, il Ministero ha predisposto per ciascuna delle due tipologie di aree comunitarie protette, una serie di misure di salvaguardia minime sulla cui base le Regioni e le Province autonome adottano le misure di tutela specifiche o, all`occorrenza, i piani di gestione, provvedendo a comunicare al Ministero il soggetto affidatario della gestione di ciascuna area.
L`ANCE è intervenuta nell`iter di formazione del Decreto, in particolare per quanto riguarda la gestione del materiale derivante da costruzione e demolizione, nonchè l`approvvigionamento del materiale edile dalle cave. Rispetto al testo originario che prevedeva una formulazione assai più restrittiva è stata introdotta la possibilità nelle ZPS di aprire nuove discariche per inerti e di salvaguardare l`attività estrattiva se già prevista negli strumenti di pianificazione vigenti.
Considerato che il provvedimento costituirà una guida per l`attività delle Regioni, sarà comunque necessario verificare che le soluzioni normative individuate a livello regionale non abbiano un impatto ancora più negativo per il settore.
In particolare, per quanto riguarda le ZPS che vengono suddivise in diverse categorie a seconda della tipologia geografica e naturalistica dei siti (ambienti aperti alpini, ambienti forestali alpini, ambienti misti mediterranei, zone umide, ecc.), si segnala che fra i criteri generali di conservazione (art. 5) vi sono tra l`altro, i seguenti divieti:
–realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonchè ampliamento di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;
–apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione delle cave previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di emanazione del DM o che verranno approvati entro il periodo di transizione (9 mesi da tale data); comunque, in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del DM, in assenza di strumenti di pianificazione e nelle more della valutazione d`incidenza degli stessi, è consentito l`ampliamento delle cave in funzione, a condizione che la valutazione d`incidenza sui relativi progetti sia positiva; infine sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d`incidenza in conformità ai piani vigenti.
Il Decreto impone infine alle Regioni e alle Province autonome di individuare o aggiornare i precisi riferimenti catastali delle aree ZSC e ZPS, i cui elenchi si ricorda sono stati pubblicati con i Decreti del 5 luglio 2007.