L’Istituto previdenziale ha confermato l’abrogazione dello speciale regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo di livello di cui all’art. 2 della L. n. 135/97
Si fa seguito alla precedente comunicazione Ance, per segnalare che l’Inps, con il messaggio n. 2085 del 28 gennaio scorso, ha fornito alcune precisazioni in merito alle erogazioni previste dai contratti di secondo livello e alla relativa decontribuzione.
L’Istituto previdenziale ha confermato, come espressamente disposto dall’art. 1, co. 67 della L. n. 247/07, l’abrogazione dello speciale regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo di livello di cui all’art. 2 della L. n. 135/97.
Allo stesso tempo, si legge nell’allegata nota, deve considerarsi abrogata anche la specifica esclusione dalla retribuzione imponibile di cui all’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Pertanto, in attesa che sia emanato l’apposito decreto ministeriale che renda operativo, previa domanda delle imprese interessate, lo sgravio contributivo previsto in via sperimentale per il triennio 2008-2010, dal 1° gennaio 2008 sulle suddette erogazioni è dovuta l’ordinaria contribuzione.
Le imprese del settore edile che avessero indebitamente beneficiato del particolare regime contributivo potranno comunque regolarizzare la propria posizione entro il 16 aprile 2008 senza aggravio di oneri accessori.
Nel far riserva di diffondere quanto prima le relative istruzioni operative, l’Inps ricorda che le imprese interessate potranno conguagliare gli importi da restituire con eventuali crediti derivanti dal nuovo regime di decontribuzione sulla base dei criteri che saranno indicati nell’emanando decreto.
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