Nell`ipotesi di interventi di ristrutturazione edilizia su un`abitazione, utilizzata saltuariamente per il servizio di alloggio di ospiti con prima colazione (cd. “bed & breakfast“), la detrazione IRPEF del 36% (art.1, commi 17-19, legge 244/2007), applicabile alle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, è riconosciuta in misura pari al 50%.
Così si è espressa l`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.18/E del 24 gennaio 2008, in risposta ad un quesito formulato da un contribuente riguardante l`applicabilità dell`agevolazione in presenza di un servizio di bed & breakfast, offerto nella casa di abitazione oggetto degli interventi di ristrutturazione.
Come noto, l`art. 1, comma 1, della legge 449/1997, che ha introdotto la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di recupero su unità immobiliari a destinazione abitativa, riconosce l`applicabilità di tale beneficio fiscale unicamente sul reddito delle persone fisiche, non prodotto nell`esercizio di attività d`impresa.
Richiamando la normativa regionale in materia di attività turistico alberghiera, in base alla quale è possibile qualificare l`attività ricettiva come bed & breakfast nel caso in cui il servizio sia offerto nella casa di abitazione ed in modo saltuario o per periodi ricorrenti o stagionali, con la citata R.M. 18/E/2008 è stato chiarito che:
– l`attività di bed & breakfast, esercitata in modo non sistematico o abituale, non rientra tra quelle di sfruttamento dell`immobile per l`esercizio di attività di impresa, essendo questo destinato principalmente a soddisfare le esigenze abitative di coloro che offrono ospitalità, concorrendo a tassazione come reddito diverso, ai sensi dell`art. 67, comma 1, lett. i), del D.P.R. 917/1986 (TUIR);
– la detrazione del 36% per gli interventi di ristrutturazione dell`unità immobiliareresidenziale, utilizzata promiscuamente per l`esercizio dell`attività di bed & breakfast, è riconosciuta nella misura del 50% (così come previsto per gli immobili residenziali adibiti promiscuamente all`esercizio di arti, professioni, o di attività commerciale – cfr. C.M. 57/E/1998).
3755-Risoluzione n.18-E del 24 gennaio 2008.pdfApri