Nell`ipotesi di comproprietà di più appartamenti situati all`interno di un edificio, sulle cui parti comuni vengono eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia, il limite massimo di 48.000 euro su cui calcolare la detrazione IRPEF del 36% (art.1, commi 17-19, della legge 244/2007) opera per ciascuna abitazione posseduta.
Così si è espressa l`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 19/E del 25 gennaio 2008, in risposta ad un quesito formulato da un contribuente, proprietario di diversi appartamenti situati all`interno del medesimo fabbricato, in relazione alla corretta applicabilità del limite di spesa di 48.000 euro per gli interventi sulle parti comuni dell`edificio.
Come stabilito dall`art.1, comma 1, della legge 449/1997, che ha introdotto la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero dei fabbricati residenziali, il beneficio spetta in maniera autonoma sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell`edificio, sia per i lavori sulle singole unità immobiliari.
Inoltre, dal 1° gennaio 2007, il limite di spesa detraibile è stato fissato in misura pari a 48.000 euro per unità immobiliare, che deve essere, in caso di compartecipazione alle spese, suddiviso fra i soggetti che hanno diritto all`agevolazione.
– il proprietario di più appartamenti all`interno di un medesimo fabbricato può beneficiare di un limite massimo di spesa di 48.000 euro, su cui calcolare la detrazione del 36%, riferito autonomamente ad ogni singola abitazione posseduta;
– tale limite massimo di spesa, che opera per ogni appartamento, deve essere suddiviso fra gli eventuali comproprietari delle singole unità immobiliari.
In sostanza, se all`interno di un condominio una persona fisica possiede cinque appartamenti e vengono eseguiti lavori sulle parti comuni, l`importo massimo riconosciuto a tale soggetto, su cui calcolare l`agevolazione, è pari a 240.000 euro (48.000 x 5).
3880-Risoluzione n. 19-E del 25 gennaio 2008.pdfApri