L’Inps ha chiarito che le “finestre di accesso” alla pensione di vecchiaia non si applicano nei confronti di quei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2007, avevano in corso il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro
Con l’allegata nota n. 5 del 15 gennaio 2008, l’Inps ha chiarito che le “finestre di accesso” alla pensione di vecchiaia non si applicano nei confronti di quei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2007, avevano in corso il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, anche nel caso in cui i medesimi lavoratori raggiungano i requisiti anagrafici e contributivi con decorrenza 1° gennaio 2008.
L’Istituto, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, ha precisato che la tutela riconosciuta alle donne, ovvero la possibilità di continuare a prestare la propria opera negli stessi limiti di durata del rapporto di lavoro prevista per l’uomo lavoratore, deve essere riconosciuta anche alla generalità dei lavoratori dipendenti nel momento in cui il godimento della pensione di vecchiaia è condizionato all’apertura della finestra d’accesso.
In sostanza, la possibilità per le aziende di licenziare i lavoratori per raggiunti limiti di età viene differita e, in ogni caso, non può avvenire prima della data di effettiva apertura della finestra d’accesso.
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