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Le modalità operative e le istruzioni emanate dall’Inps sono racchiuse nell’allegata circolare n. 136 del 21 dicembre 2007; ciò premesso, qui di seguito vengono trattati i principali elementi che possono formare oggetto di conguaglio

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Conguaglio di fine anno 2007 dei contributi previdenziali e assistenziali

8 Gennaio 2008
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Le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi all’anno 2007, potranno essere effettuate oltre che con le consuete denuncie del mese di dicembre 2007 e gennaio 2008, con scadenza rispettivamente 16 gennaio e 18 febbraio p.v., anche con la denuncia di febbraio 2008, da presentare entro il 17 marzo 2008, senza ulteriori aggravi di oneri accessori. L’ulteriore proroga è collegata alle operazioni di fine anno che riguardano anche il Tfr destinato al fondo di Tesoreria e le misure compensative.

Le modalità operative e le istruzioni emanate dall’Inps sono racchiuse nell’allegata circolare n. 136 del 21 dicembre 2007; ciò premesso, qui di seguito vengono trattati i principali elementi che possono formare oggetto di conguaglio.

Elementi variabili della retribuzione
L’elenco degli eventi o degli elementi riportati nella nota in oggetto, che nel corso del mese comportino variazioni nella retribuzione imponibile, comprende anche i ratei di retribuzione del mese precedente, successivi all’elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta la medesima assunzione.

Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva
Con riferimento all’assoggettamento del regime contributivo dei compensi per ferie non godute, il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincide con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle stesse, o con il più ampio termine previsto dalla contrattazione collettiva. I datori di lavoro, pertanto, sono tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello della suddetta scadenza anche l’importo corrispondente al compenso ferie non godute, nonostante questo non sia stato realmente corrisposto, in virtù del divieto di cui al co. 2 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/03. Nel caso in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo al versamento dei contributi, il contributo versato, non essendo più dovuto, potrà essere recuperato dal datore di lavoro ed il relativo compenso dovrà essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno al quale era stato calcolato.

Decontribuzione
Il particolare regime di decontribuzione dei premi di risultato, ex art. 2, D.L. n. 67/97 convertito con modifiche nella L. n. 135/97, la cui erogazione è correlata alla misurazione di incrementi di produttività, prevede che gli importi in questione siano assoggettati, diversamente dalla contribuzione ordinaria, al contributo di solidarietà del 10% .

Il tetto per operare la decontribuzione è pari al 3% della retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nel corso dell’anno solare di riferimento. In proposito, ai fini del conguaglio, la decontribuzione da operare è quella riferita alle aliquote ed alle agevolazioni contributive vigenti al momento in cui è avvenuta l’erogazione.

La decontribuzione può essere effettuata in due distinti momenti; il datore di lavoro, infatti, può scegliere di operarla al momento dell’erogazione dei compensi, oppure, successivamente, alla fine dell’anno, considerando anche la rideterminazione delle prestazioni a conguaglio.

Le erogazioni destinate alla previdenza complementare non sono assoggettabili al contributo di solidarietà; viceversa, il menzionato contributo si applica sulla parte residua nel caso in cui solo una parte di dette erogazioni fosse destinata alla previdenza complementare.

Tra i casi particolari, la nota Inps include: le anticipazioni su erogazioni contrattuali, che possono essere assoggettate, al momento della corresponsione, al regime di decontribuzione, a condizione che sia prevista la verifica, anche in un momento successivo, senza dimenticare che la medesima potrebbe non spettare a causa della non realizzazione degli obiettivi. Anche nel caso di erogazioni in quote mensili, la decontribuzione può essere effettuata per ciascun mese, salvo conguaglio di fine anno. Ad ogni modo, le singole quote mensili andranno sommate fra di loro, al fine di costituire l’ammontare complessivo dell’erogazione da prendere come riferimento per l’applicazione della decontribuzione nell’anno considerato.

Nel caso di erogazioni effettuate nell’anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione di riferimento, ai fini della determinazione del tetto, sarà quella contrattuale percepita nell’anno precedente, mentre la percentuale del tetto sarà quella applicata con riferimento al momento in cui avviene l’erogazione.

Massimale art. 2, co. 18, L. n. 335/95
Il massimale annuo ai fini pensionistici e contributivi, ex art. 2, co. 18, della L. n. 335/95, si applica agli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31 dicembre 1995, privi di anzianità contributiva e a coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Il massimale riferito all’anno 2007 è pari ad € 87.187,00 e trova applicazione per l’aliquota di contribuzione IVS, comprensiva dell’ulteriore aliquota dell’1% dovuta sulle retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile.

Contributo aggiuntivo IVS 1%
Nel caso in cui, in sede di conguagli, fosse stato versato il contributo IVS sulla parte eccedente il massimale, si potrà procedere al recupero del contributo versato, utilizzando il codice D “L 952”.

Ove gli adempimenti contributivi riguardanti le componenti variabili dalla retribuzione fossero assolti con la denuncia relativa al mese di gennaio 2008, precisa l’Istituto, tali componenti non hanno incidenza sul massimale dell’anno 2007, in quanto, ai fini contributivi, gli elementi variabili sono considerati retribuzione del mese di erogazione e pertanto avranno incidenza sul massimale dell’anno di erogazione.

Anche le operazioni di conguaglio relative al contributo aggiuntivo IVS dell’1%, a carico del lavoratore, eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l’anno 2007 corrisponde ad € 40.083,00 e ad € 3.340,00 mensili, possono essere effettuate con la denuncia relativa al mese di gennaio 2008, da presentare entro il 18 febbraio p.v., ovvero con la denuncia relativa al mese di febbraio, con scadenza 17 marzo 2008.

Se durante l’anno si verifichino degli eventi modificativi del regime pensionistico del lavoratore interessato, come nel caso del succedersi, nel corso dell’anno, di diversi rapporti di lavoro, il datore di lavoro provvederà al conguaglio relativamente al regime pensionistico cessato, cumulando, inoltre, le retribuzioni relative al precedente rapporto di lavoro, tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.

Erogazioni liberali
Relativamente alle erogazioni liberali la nota ricorda che non concorrono a formare reddito entro il limite di € 258,23 ai sensi dell’art. 51, co. 2, lett. b) del TUIR; al riguardo, eventuali operazioni di conguaglio, anche per erogazioni fatte da precedenti datori di lavoro, possono essere eseguite con la denuncia relativa al mese di dicembre 2007, oppure gennaio/febbraio 2008.

Fringe benefit
Il limite di € 258,23 non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 314/97, anche nel caso dei fringe benefit, ossia del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti. Diversamente, se il valore fosse superiore al limite di cui sopra, il datore di lavoro dovrà provvedere, in sede di conguaglio, ad assoggettare a contribuzione l’intero valore e non solo la quota eccedente.

Prestiti ai dipendenti
Quanto ai prestiti in favore dei dipendenti, il parametro da considerare, ai fini della determinazione della quota imponibile, è il tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno; attualmente tale misura è pari al 4% (provvedimento della BCE del 6 giugno 2007).

Bonus per il posticipo del pensionamento
Dopo un breve richiamo sulle modalità di determinazione dei conguagli dei contributi previdenziali nei casi di trasferimento d’azienda, di utilizzo di auto aziendali ad uso promiscuo e alle due modifiche che, nel corso del 2006, hanno riguardato l’imposizione fiscale e contributiva per i soggetti destinatari dei piani di stock option, la circolare chiarisce che, nei confronti dei lavoratori che beneficiano del “Bonus” previdenziale, le contribuzioni pensionistiche riferite alle competenze di fine rapporto, considerato che dal 31 dicembre 2007 è cessato il particolare regime previdenziale ex art. 1, co. 12 della L. n. 243/04, per i lavoratori che hanno cessato il servizio entro la suddetta data, devono essere assoggettate, indipendentemente dal momento dell’erogazione, alla disciplina del bonus e pertanto corrisposte in busta paga.

Per i lavoratori che, invece, continuano a prestare servizio oltre il 31 dicembre 2007, le contribuzioni oggetto di conguaglio devono essere aggiunte o sottratte direttamente al bonus di competenza del mese di dicembre 2007, seguendo il c.d. “principio di cassa”, cioè riferito al mese di effettuazione del conguaglio.

Versamento di quote di Tfr al fondo di tesoreria
La nota, dopo aver richiamato la precedente circolare Inps n. 70/07 relativa alla funzionalità e alle istruzioni operative per il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria e aver ricordato che il versamento delle medesime quote di TFR deve essere effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, fornisce alle imprese alcune indicazione relativamente alla sistemazione delle eventuali differenze a debito o a credito venutesi a formare con i versamenti mensili al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

Da ultimo si segnala che unitamente alla nota in parola, l’Istituto previdenziale, in considerazione delle variazioni intervenute nell’anno 2007 in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in favore del personale dipendente, fornisce le tabelle aggiornate relative alle aliquote contributive riferite alle diverse tipologie di aziende e di lavoratori dipendenti, a cui si rimanda per opportuna conoscenza.

3243-Circolare Inps n. 136-07 parte 2.pdfApri

3243-Circolare Inps n. 136-07 parte 1.pdfApri
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