Istituito con Decreto del Ministero della Giustizia del 2 febbraio 2006, ai sensi dell`art. 3, comma 1, lettera f) della legge n. 210/2004 nonchè dell`articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 122/2005 il Fondo di Solidarietà ha lo scopo di soddisfare le richieste di risarcimento presentate dai coloro i quali, a seguito dell`insolvenza del costruttore che abbia comportato l`apertura di procedure implicanti una situazione di crisi non conclusa alla data del 31 dicembre 1993, nè aperta successivamente al 21 luglio 2005, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di contratto preliminare di compravendita con il suddetto costruttore o l`acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa.
Il Fondo viene alimentato da un contributo obbligatorio a carico dei costruttori calcolato sul valore complessivo di ciascuna fideiussione rilasciata. Per il 2005 la misura dell`addizionale è stata fissata nel 4 per mille mentre da gennaio 2006 essa è stata elevata alla misura massima cioè il 5 per mille.
Il 31 dicembre 2007 è stato il termine ultimo per la presentazione delle richieste di indennizzo da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di legge.
La Consap, che gestisce il Fondo, ha raccolto complessivamente 11.238 istanze per un totale di circa 867 milioni di euro di indennizzi. Ovviamente tale cifra potrebbe subire variazioni una volta terminata l`istruttoria delle domande.
Le regioni dalle quali sono pervenuti gli importi di risarcimento più elevati sono nell`ordine: Lazio, Lombardia e Toscana.