E' stata pubblicata nella G.U., la legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante: "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, la legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante: “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
Si richiama in particolare l’attenzione sulle norme del provvedimento in parola, che è collegato alla legge finanziaria per il 2008, di maggior interesse per il settore edile.
– L’art. 1, comma 51 prevede la sostituzione del comma 5 dell’art. 29 del decreto – legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995, che disponeva benefici premiali per le imprese di costruzione iscritte alla Cassa edile e denuncianti alla stessa un orario settimanale di 40 ore.
La modifica introdotta ha la finalità di rendere certa l’agevolazione contributiva di che trattasi in quanto viene stabilito che, pur in assenza della emanazione del decreto annuale di conferma o di rideterminazione della riduzione stessa, pari oggi all’11,50% della retribuzione imponibile, rimangono vigenti le riduzioni già previste nell’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali.
In tal modo si rende strutturale l’agevolazione contributiva in parola.
L’art.1, comma 53, prevede che le imprese operanti nel comparto edile – in considerazione della particolare tipologia di attività – siano esentate dall’osservanza dell’obbligo di assunzione di soggetti disabili, ai sensi della legge n. 68 del 1999, per quanto concerne il personale di cantiere e per i lavoratori addetti al trasporto.
E’ stato pertanto finalmente raggiunto l’obiettivo perseguito dalla categoria teso ad esentare le imprese edili dall’obbligo di che trattasi, anche in relazione alla rischiosità dell’attività edile.
Si sottolinea l’estrema importanza, per il settore delle costruzioni, delle disposizioni di cui sopra, introdotte dal legislatore a seguito degli interventi dell’Ance a tutti i livelli ed in particolare nei confronti del Governo.
Alle disposizioni già richiamate, si aggiunge quella prevista all’art.1, comma 52, in base alla quale il datore di lavoro, nel settore edile, è obbligato a comunicare all’Inps l’orario di lavoro stabilito, nel caso di rapporto a tempo parziale.
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Sulla restante parte delle norme contenute nella citata legge n. 247 la scrivente si riserva di fornire a breve un’ampia illustrazione.
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