Con riferimento al decreto legislativo in oggetto, contenente “Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti”, nonchè in considerazione dei quesiti rivolti all’ANCE
Con riferimento al decreto legislativo in oggetto, contenente “Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti”, nonchè in considerazione dei quesiti rivolti all’ANCE, si specifica quanto segue.
Il decreto di cui in premessa contiene alcune definizioni, anche con riguardo al campo di applicazione, che si prestano a difformità interpretative.
Infatti, come noto, il precedente decreto legislativo n. 66 del 2003 di riforma della materia dell’orario di lavoro escludeva dalla propria sfera di efficacia, per espressa deroga e per specifici profili, esclusivamente la categoria dei lavoratori mobili.
Per quanto concerne la definizione di lavoratori mobili, il decreto stesso faceva riferimento alla Direttiva 2002/15/CE e, pertanto, l’orientamento interpretativo era quello in base al quale il citato decreto n. 66 non si applicasse esclusivamente ai lavoratori mobili al servizio di imprese appartenenti al settore del trasporto, orientamento confermato anche successivamente dall’interpello del Ministero del lavoro del 9 novembre 2006.
Il recepimento della Direttiva 2002/15/CE con il decreto legislativo n. 234 contiene però una definizione di lavoratore mobile che, come detto, si potrebbe prestare invece ad un’interpretazione più estensiva, con conseguenze dirette sull’attuale assetto normativo e contrattuale relativo all’orario di lavoro dei lavoratori mobili anche del settore edile.
In assenza di precise indicazioni in merito, l’ANCE ha interpellato informalmente la Direzione generale per l’attività ispettiva la quale, nelle more di una circolare sul nuovo decreto, ha sostenuto che allo stato non c’è alcuna inversione di tendenza sull’interpretazione fornita a suo tempo con il citato interpello e che, pertanto, la sfera di applicazione del decreto legislativo n. 234 deve essere circoscritta ai soli lavoratori mobili dipendenti da imprese del settore del trasporto, esclusi per particolari istituti dalla sfera di applicazione del decreto n. 66.
La suddetta Direzione si è anche dimostrata disponibile, laddove emergesse una specifica istanza in tal senso, ad effettuare una nuova lettura del testo normativo volta ad approfondire e a valutare ulteriormente i risvolti interpretativi della normativa nel suo complesso.
Pertanto, in assenza di eventuali comunicazioni difformi da parte di Confindustria o di valutazioni circa la portata degli effetti derivanti dalle due diverse interpretazioni che sollecitino un’azione congiunta nei confronti del Ministero del lavoro, si conferma che la normativa sull’orario di lavoro da applicarsi agli autisti dipendenti da imprese edili continua ad essere, allo stato attuale, esclusivamente quella di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003, con le conseguenti determinazioni contrattuali contenute nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
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