Il Ministero del Lavoro ha precisato che avverso i provvedimenti relativi alla regolarizzazione del personale in “nero” da parte dei datori di lavoro
Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota n. 17299/07, ha precisato che avverso i provvedimenti relativi alla regolarizzazione del personale in “nero” da parte dei datori di lavoro, regolarizzazione prevista in base alla Finanziaria 2007, commi nn. 1192-1201, è previsto il ricorso al Tribunale amministrativo regionale e quello straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità.
Tale chiarimento sulla base della natura amministrativa del detto provvedimento, il quale è emanato da un organo collegiale ed è pertanto definitivo e può essere oggetto delle impugnazioni suddette.
Si rammenta, infatti, che il Collegio che deve decidere in merito a tali istanze è composto, in base al comma 1201 della Finanziaria 2007, dal direttore della direzione provinciale del lavoro, dal direttore provinciale dell’Inps, da quello dell’Inail e dai direttori degli altri istituti previdenziali, cosicché, ha precisato il documento, gli Enti componenti del Collegio medesimo devono considerarsi, negli eventuali ricorsi, litisconsorzi necessari e quindi legittimati passivi.
Con un’ulteriore precisazione, il dicastero ha sottolineato che possono accedere al sistema di emersione esclusivamente quei datori di lavoro che non abbiano già provveduto a far emergere i propri lavoratori o comunque che siano stati soggetti ad accertamenti ispettivi. Pertanto potrà essere oggetto della procedura in parola esclusivamente il lavoratore che si trovi ancora in nero al momento dell’adesione al condono.
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