Il Ministero del Lavoro ha provveduto alla conversione e all’adeguamento degli importi da versarsi in caso di esonero parziale previsto dalla normativa sul collocamento obbligatorio.
Il Ministero del Lavoro, con l’allegato decreto del 21 dicembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, ha provveduto alla conversione e all’adeguamento degli importi da versarsi in caso di esonero parziale previsto dalla normativa sul collocamento obbligatorio.
A tal riguardo si rammenta, infatti, che l’art. 5 della L. n° 68/1999 prevede che i datori di lavoro che per speciali condizioni della loro attività non possono procedere all’assunzione di lavoratori disabili secondo le percentuali previste possono, su espressa richiesta, essere esonerati dal suddetto obbligo, purché versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo per ciascun lavoratore disabile non assunto, calcolato sulle singole giornate lavorative.
L’ammontare di tale somma, fissata dalla legge del 1999 in L. 25.000 al giorno per unità non assunta è stata, con il decreto in oggetto, convertita in € 12,91 ed adeguata, secondo i parametri delle retribuzioni giornaliere attuali, tenuto conto sia delle esigenze dei datori di lavoro che accedono a tale beneficio, sia del diritto al lavoro dei soggetti disabili, ad € 30,64.
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