Il Comune non può fruire di alcuna detrazione per la riqualificazione del risparmio energetico, dal momento che non è un soggetto passivo IRES.
Così precisa l`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.33/E del 5 febbraio 2008, in risposta ad una specifica istanza di interpello, relativa alla possibilità, per un Comune, di fruire della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, introdotta dall`art.1, commi 344-347, della legge 296/2006 e prorogata, sino al 2010, dalla legge finanziaria 2008 (art.1, commi 20-24, legge 244/2007 – cfr. 55% per la riqualificazione energetica degli edifici – D.M. 26.10.2007 e Finanziaria 2008 dell`8 gennaio 2008; e Guida alle agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici del 22 giugno 2007).
In merito, l`Amministrazione precisache, trattandosi di una detrazione dalle imposte sul reddito (e non di un credito d`imposta), presupposto per godere del beneficio è in primo luogo quello di essere un soggetto passivo IRPEF o IRES.
Per quanto riguarda, in particolare, l`IRES, i soggetti passivi sono individuati dall`art.73 del TUIR – D.P.R. 917/1986 (che indica, in via generale, tutti gli enti pubblici e privati diversi dalle società), mentre il successivo art.74 annovera i soggetti esclusi dalla medesima imposta, tra i quali sono espressamente compresi i Comuni.
Tale ultima disposizione prevede, pertanto, un`esclusione dall`IRES di carattere soggettivo, che prescinde dalle attività concretamente esercitate dall`Ente locale (ossia anche per le attività di natura commerciale eventualmente svolte da quest`ultimo).
Ciò implica che il Comune non possa fruire di alcuna detrazione per la riqualificazione del risparmio energetico, poichè non può in ogni caso considerarsi un soggetto passivo IRES.
3879-Risoluzione n.33-E del 5 febbraio 2008.pdfApri