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Avviato l`iter di approvazione di due decreti legislativi che modificano il D.Lgs. 42/2004. L`obiettivo è quello di attribuire maggiori poteri al Ministero e alle Soprintendenze

Archivio, Edilizia e territorio

Codice dei beni culturali e del paesaggio – Nuovi decreti correttivi

6 Febbraio 2008
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare due schemi di decreto legislativo che apportano ulteriori modifiche al Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004), dopo quelle del 2006.
Un decreto è volto a correggere la parte II del Codice in materia di beni culturali, l`altro invece riguarda la parte III relativa al paesaggio.
L`iter dei provvedimenti dovrà concludersi entro il 1° maggio 2008, pena la decadenza della delega legislativa (art. 10 Legge 137/2002) ed in particolare entro tale data dovranno essere acquisiti i pareri della Conferenza Unificata e delle Commissioni Parlamentari competenti e dovrà intervenire l`approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri.
Beni culturali
Le modifiche sono volte principalmente a:
– estendere le norme di tutela anche agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che siano titolari di patrimoni culturali;
– rendere più stringente la disciplina delle dismissioni e delle concessioni in uso di immobili pubblici vincolati.
Paesaggio
Anche sulla scorta della sentenza 367/2007 della Corte Costituzionale che ha riconosciuto il ruolo primario dello Stato nella tutela del paesaggio, le modifiche sono volte a rafforzare ulteriormente la partecipazione del Ministero dei beni culturali all`esercizio delle funzioni amministrative (sia pianificatorie, che autorizzatorie) attribuite alle Regioni.
Nel nuovo testo infatti si afferma, tra l`altro, che il Ministero e le Regioni definiscono d`intesa le politiche per la conservazione e valorizzazione del paesaggio e cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti la pianificazione territoriale e la gestione dei conseguenti interventi (art. 133).
Sempre in aderenza alla giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto il paesaggio come valore primario ed assoluto, viene inoltre rafforzata la posizione di supremazia della sua tutela sul governo del territorio e quindi del piano paesaggistico sui piani urbanistici e territoriali degli enti locali.
Si riassumono di seguito le novità principali.
Centri storici
Fra gli immobili e le aree che possono essere oggetto di provvedimento di vincolo, vengono inclusi anche i centri e nuclei storici. L`ANCE nel 2006 era già riuscita a far eliminare tale norma dal primo decreto correttivo.
Si introducono inoltre elementi di sovrapposizione con la disciplina dei beni culturali perchè possono essere vincolati anche immobili che presentino caratteri oltre che di bellezza naturale, anche di “memoria storica””.
Procedimento di imposizione dei vincoli paesaggistici
In conformità a quanto già previsto dall`art. 82 del DPR 616/1977 e dal D.Lgs. 490/1999, il Ministero è equiparato alla Regione e può imporre vincoli paesaggistici su proposta motivata del soprintendente.
Integrazione dei provvedimenti di vincolo già emanati
Viene imposto al Ministero e alle Regioni l`obbligo di integrare i vincoli paesaggistici già emanati, corredandoli della disciplina d`uso delle aree sottoposte a tutela.
La norma sembra finalizzata a verificare i vincoli imposti in passato, individuare quelli meramente “formali”” ossia sprovvisti di una specifica regolamentazione delle trasformazioni compatibili e, in questi casi, ad integrarne il contenuto.
In particolare le Regioni devono provvedere entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, pena l`intervento sostitutivo del Ministero.
Aree ex Galasso
Si reintroduce la possibilità di individuare e vincolare per legge nuove zone archeologiche come previsto prima delle modifiche apportate al Codice nel 2006.
Piano paesaggistico regionale
Attualmente le Regioni possono elaborare i piani paesaggistici d`intesa con lo Stato. Il decreto correttivo invece impone l`obbligo di coinvolgere il Ministero nella redazione dei piani per la parte avente ad oggetto immobili vincolati.
Viene confermata la possibilità di imporre direttamente con il piano ulteriori vincoli paesaggistici, chiarendo comunque che tali vincoli possono avere ad oggetto le stesse tipologie di beni assoggettabili a provvedimento di cui all`art. 136 del Codice (ville, giardini, parchi, bellezze panoramiche, ecc.).
Allo stesso tempo, però, si introduce la possibilità di individuare con il piano “nuovi contesti”” da sottoporre a “specifiche misure di salvaguardia ed utilizzazione””, lasciando così alle regioni una discrezionalità di vincolo anche con riferimento a tipologie di beni atipiche ed indefinite.
Autorizzazione paesaggistica
Entra in vigore il 1° giugno 2008 il nuovo procedimento di autorizzazione paesaggistica, che supera lo schema “autorizzazione regionale (o comunale) / controllo del Ministero (Soprintendenza) con relativo potere di annullamento””.
Si tratta di un procedimento unico di competenza regionale, nell`ambito del quale la Soprintendenza interviene attraverso il rilascio di un parere sempre vincolante, da rendersi in un termine perentorio.
La delega ai comuni, disincentivata nella versione attuale del Codice, è ora condizionata alla presenza nell`ente locale di una struttura tecnica adeguata e differenziata rispetto a quella urbanistico-edilizia.
Il nuovo procedimento si presenta comunque lungo e complesso, poichè:
1. la Regione verifica la completezza della domanda al fine di eventuali integrazioni documentali: solo una volta conclusa la verifica, la p.a. comunica l`avvio del procedimento all`interessato
2. la Regione ha a disposizione 40 gg per accertare la conformità dell`intervento con le prescrizioni d`uso del vincolo e trasmettere la pratica alla Soprintendenza
3. il Soprintendente ha 45 gg per formulare il parere di compatibilità paesaggistica del progetto. In caso di parere negativo si applica l`art. 10 bis della Legge 241/1990 sulla comunicazione all`interessato dei motivi ostativi all`accoglimento della domanda. Qualora il Soprintendente non renda parere nel termine di legge, la p.a. competente può indire una conferenza di servizi
4. entro 20 gg. la Regione emette il provvedimento conforme al parere
5. l`autorizzazione diventa efficace decorsi 30 gg.
Adeguamento piani paesaggistici
Il termine del 1° maggio 2008 per l`adeguamento dei piani paesaggistici esistenti viene spostato al 31 dicembre 2009.
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