Trascorsi gli ordinari 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è entrato definitivamente in vigore il 13 febbraio 2008 il D.Lgs. 4/2008 che ha apportato rilevanti modifiche al Codice dell`ambiente (D.Lgs. 152/2006) e diventano quindi operative le nuove norme in materia di VIA, VAS, gestione dei rifiuti, terre e rocce da scavo e bonifiche dei siti inquinati.
Tra gli adempimenti immediatamente operativi e di diretto interesse per il settore, si sottolinea che in materia di terre e rocce da scavo il nuovo articolo 186 prevede che i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione alla data del 13 febbraio 2008 potranno essere completati a condizione che sia effettuata, entro i successivi 90 gg., una comunicazione all`autorità competente nella quale si attesti il rispetto dei requisiti prescritti dal comma 1 del medesimo articolo, nonchè siano forniti tutti i necessari dettagli di natura tecnica sul sito di destinazione ecc.
Si ricorda altresì che il reimpiego del materiale dovrà avvenire entro un anno per le opere private ovvero entro tre anni, ma nel medesimo progetto, per le opere pubbliche e per quelle soggette a VIA. Il termine decorre dalla data di produzione del materiale, che qualora sia stato prodotto in data anteriore al 13 febbraio 2008, si ritiene – in assenza di una precisa indicazione di legge – che debba essere utilizzato entro un anno/tre anni, a seconda della natura dell`opera da cui deriva, con decorrenza dal 13 febbraio 2008.
Relativamente all`autorità competente a ricevere le comunicazioni di adeguamento per il riutilizzo e considerata l`assenza di indicazioni di legge, si ritiene che esse debbano essere indirizzate, come previsto in via ordinaria, a seconda della natura dell`opera, alla Commissione VIA, ovvero al Comune o al progettista/stazione appaltante, in caso di opere pubbliche.