E' stato pertanto sottolineato che i datori di lavoro edili che alla data di entrata in vigore del nuovo disposto normativo già erano esenti dall’obbligo di assunzione dei soggetti disabili, in quanto già al di sotto della soglia di 15 dipendenti, sono esclusi dall’obbligo di inviare la comunicazione in parola
Il Ministero del Lavoro, facendo seguito alla precedente nota in tema di collocamento obbligatorio e delle novità in edilizia introdotte dalla L. n. 247/07 – co. 53 e precisamente con riferimento all’obbligo di invio del prospetto di cui all’art. 9, comma 6 della L. n. 68/99 anche per i datori di lavoro che alla data del 1° gennaio 2008 occupino meno di 15 dipendenti, ha precisato quanto segue.
Preliminarmente è stato ribadito che la previsione in questione ha la finalità di consentire ai competenti Servizi di individuare i datori di lavoro edili che, in seguito all’entrata in vigore della legge, non sono più obbligati ad assumere soggetti disabili.
A tal proposito è stato pertanto sottolineato che i datori di lavoro edili che alla data di entrata in vigore del nuovo disposto normativo già erano esenti dall’obbligo di assunzione dei soggetti disabili, in quanto già al di sotto della soglia di 15 dipendenti, sono esclusi dall’obbligo di inviare la comunicazione in parola.
Stante comunque il limitato intervallo di tempo trascorso tra precedente comunicazione da parte del Ministero e la scadenza dell’adempimento dell’obbligo de quo, il dicastero ha precisato con l’allegata nota che le imprese che non abbiano adempiuto o che comunque lo faranno tardivamente non saranno soggette ad alcuna sanzione.
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