Con l’art. 4 della legge 3 agosto 2007, n. 123 il legislatore ha rimandato all’emanazione di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri la disciplina per il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Con il D.P.C.M. 21 dicembre 2007, pubblicato in G.U. n. 31 del 6 febbraio 2007, che si allega per conoscenza, è stata data attuazione al suddetto articolo, promuovendo tale coordinamento al fine di garantire l’uniformità delle attività di prevenzione e vigilanza della pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale anche con l’obiettivo di individuare le priorità e le modalità degli interventi nonché le sinergie da sviluppare.
I compiti di coordinamento sono affidati ai Comitati regionali di cui all’art. 27 del D. Lgs. 626/94 con l’obiettivo di individuare i settori e le priorità di intervento dell’attività di prevenzione e vigilanza.
Ai lavori del Comitato, che si riunisce ogni 3 mesi, partecipano quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale.
In attesa dell’adozione dei provvedimenti attuativi del criterio di cui all’art. 1 comma 2 lettera o) della legge 123/2007 (previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo) i comitati regionali realizzano iniziative per l’integrazione dei rispettivi archivi informativi.
663-allegato DPCM 21dicembre07.pdfApri