L’Inps ha diramato le nuove misure relative agli importi massimi da corrispondere nell’anno 2008 ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione
L’Inps, con la circolare n. 14/08, ha diramato le nuove misure relative agli importi massimi da corrispondere nell’anno 2008 ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione.
La Legge n. 427/80, così come modificata dall’art. 1, co. 27 della L. n. 247/07 prevede, al riguardo, che gli importi massimi mensili delle integrazioni salariali e la retribuzione mensile di riferimento, a partire dal 1° gennaio 2008, siano incrementati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Relativamente al settore edile e lapideo, l’art. 2, co. 1, della L. n. 549/95 prevede che, nel caso di intemperie stagionali, i massimali di riferimento siano ulteriormente incrementati del 20%.
Pertanto, con riferimento al settore edile, gli importi riguardanti i massimali di cui trattasi risultano fissati, per il presente anno, nelle misure di seguito indicate:
– euro 1.030,30 970,13
– euro 1.238,32 1.166,00
rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della L. n. 41/86, che per il 2008 è pari al 5,84%.
L’importo della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l’applicazione dei suddetti massimali è stata fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2008, in euro 1.857,48.
La medesima soglia è applicata ai massimali mensili dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2007; pertanto, le misure di seguito indicate al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della L. n. 41/86 sono:
– euro 858,58 808,44
– euro 1.031,93 971,67
I suddetti importi trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11, co. 2, della L. n. 223/97 e a quello di cui all’art. 3, co. 3, della L. n. 451/94.
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla L. n. 427/75 deve essere invece corrisposto, anche per l’anno 2008, l’importo di euro 579,49, pari a euro 545,65 al netto della riduzione del 5,84%
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