L’Inail ha reso noto che, dal 1° gennaio 2008, per le richieste di riduzione del premio di cui all’art. 20 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe (MAT) deve essere utilizzato il nuovo modello denominato OT 20/U
L’Inail, con l’allegata nota protocollo n. 1618 del 12 febbraio scorso, ha reso noto che, dal 1° gennaio 2008, per le richieste di riduzione del premio di cui all’art. 20 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe (MAT) deve essere utilizzato il nuovo modello denominato OT 20/U.
La predisposizione del nuovo modello, compatibile con la nuova normativa sul Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007, rientra nelle politiche di snellimento messe in atto dall’Inail, al fine di rendere più semplice la compilazione delle istanze.
La nota in oggetto, dopo un breve e schematico richiamo alle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2007, nel citato D.M. 27 ottobre 2007 e nella successiva circolare ministeriale esplicativa, ha ricordato che tra le agevolazioni interessate dalla nuova normativa sul Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) rientrano anche le oscillazioni in riduzione del tasso del premio previste dagli artt. 20 e 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe (MAT).
Oltre alla citata regolarità contributiva il datore di lavoro, per concorrere alle agevolazioni, deve dichiarare espressamente, nell’apposito modello di autocertificazione approvato dall’Istituto assicuratore, di possedere gli altri requisiti necessari al conseguimento dei benefici normativi, già trattati nella precedente News Ance n. 406/08 e a cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti.
Infine, si segnala che i datori di lavoro che avessero utilizzato i vecchi modelli per le richieste di cui ai citati artt. 20 e 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe (MAT) dovranno integrare le precedenti istanze con l’autocertificazione di cui sopra, entro un congruo termine oltre il quale le richieste saranno giudicate inammissibili.
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