In riferimento alle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro, il Ministero dell'Interno ha chiarito che nel caso in cui sia instaurato un nuovo rapporto di lavoro con un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, permane l'obbligo, per il datore di lavoro, di trasmettere il contratto di soggiorno
In riferimento alle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro, il Ministero dell’Interno, con l’allegata nota del 29 gennaio 2008, ha chiarito che nel caso in cui sia instaurato un nuovo rapporto di lavoro con un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, permane l’obbligo, per il datore di lavoro, di trasmettere il contratto di soggiorno (mod. Q), atto con il quale è tenuto ad indicare l’alloggio del lavoratore straniero e, al contempo, assume l’impegno al pagamento delle spese di ritorno del lavoratore medesimo nel Paese di provenienza.
Nel rammentare che la legge finanziaria n. 296/2006 ha introdotto modifiche al Decreto legislativo n. 181/2000 sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro, il dicastero precisa che ai sensi del primo comma dell’art. 4 bis sono fatte salve le norme speciali di cui al Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/98) per l’assunzione dei cittadini extracomunitari.
Il successivo comma 6 del medesimo articolo stabilisce che tutte le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro sono valide nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Inps e dell’Inail, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. Tale disposizione si applica pertanto anche con riguardo alle comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro con i cittadini non comunitari.
Il Ministero ricorda quindi che dall’11 gennaio scorso è in vigore il decreto interministeriale 30 ottobre 2007 sulle nuove modalità informatiche di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro (cfr. la comunicazione del 4 gennaio scorso).
L’obbligo di effettuare le comunicazioni per via telematica avrà però decorrenza dal 1° marzo 2008.
Dallo scorso 11 gennaio e fino alla data suddetta sarà possibile assolvere a tale adempimento, in alternativa, mediante le nuove procedure on line caratterizzate dalla pluriefficacia delle comunicazioni o tramite i moduli cartacei da inviarsi a ciascun ente competente.
L’obbligo previsto dall’art. 22 del Testo unico sull’immigrazione relativo alle comunicazioni sulle variazioni sopravvenute nel rapporto di lavoro instaurato con un cittadino extracomunitario è sicuramente assolto con l’invio del modello unico secondo le modalità stabilite dal menzionato decreto interministeriale.
Qualora venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro con un cittadino extracomunitario il dicastero ha però precisato quanto sopra, ossia l’obbligatorietà di inviare comunque il contratto di soggiorno (mod.Q).
A tal proposito viene evidenziato che sono in corso i dovuti adeguamenti del sistema informatico dello Sportello unico per acquisire tale comunicazione per via informatica e che inoltre è allo studio la possibilità di inserire i contenuti del modulo Q nel modello di comunicazione obbligatoria.
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