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L`ANCE ha illustrato, nelle sedi istituzionali preposte, le proprie osservazioni sullo Schema di decreto legislativo che modifica la parte III del Codice, relativa al paesaggio.

Archivio, Governo e Parlamento

Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04): le osservazioni dell`ANCE in Parlamento.

5 Marzo 2008
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Il relazione all`iter dello Schema di decreto legislativo contenente “Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 42/04, in relazione al paesaggio””, all`attenzione delle Commissioni Ambiente del Senato e della Camera dei Deputati, l`ANCE ha formulato, negli ambiti parlamentari competenti, le proprie osservazioni e proposte in merito ai contenuti del provvedimento.
L`Associazione oltre ad evidenziare, in via generale, che analogamente al precedente intervento legislativo correttivo della parte del Codice concernente il paesaggio, di cui al D.lgs.157/06, si tende a consolidare la partecipazione dello Stato (e quindi del Ministero dei beni culturali) nell`ambito delle funzioni amministrative (sia pianificatorie che autorizzatorie) riconosciute alle Regioni, si è espressa su una serie di norme, così come riformulate dallo Schema di decreto, che coinvolgono aspetti di interesse per la categoria.
In particolare, per quanto riguarda l`articolo 133 del Codice, sulla cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio, l`ANCE ha evidenziato come la previsione di una necessaria cooperazione se da un lato è da valutarsi positivamente, dall`altro, tuttavia, preoccupa soprattutto perchè rischia di pregiudicare il buon andamento della pubblica amministrazione determinando un inevitabile rallentamento dei procedimenti. E tutto questo in contrasto sia con l`attuale tendenza al decentramento amministrativo, sia con il principio di sussidiarietà Stato – Enti locali.
In merito alla previsione dell`obbligo di pianificazione congiunta Regioni-Ministero per la redazione dei piani paesaggistici aventi ad oggetto immobili vincolati, di cui all`art. 135 del Codice, e al carattere vincolante attribuito al parere reso dalla Sovrintendenza nel procedimento autorizzatorio, anche con riferimento a piani paesaggistici approvati a seguito di apposito accordo tra Ministero e Regioni, l`Associazione ha rilevato che in tal modo viene attribuita ad un organo statale la decisione finale sul procedimento autorizzatorio.
Infatti, sebbene la Corte Costituzionale, nella sentenza 367/2007, abbia ribadito la competenza esclusiva dello Stato sulle modalità di conservazione dei beni paesaggistici, ha d`altra parte evidenziato che la relativa disciplina debba essere definita in termini generali e omnicomprensivi, senza incidere sulla pianificazione paesaggistica di spettanza regionale.
Ad avviso dell`Associazione andrebbe, pertanto, preservata la disposizione dell`attuale art. 143 del Codice nella parte in cui prevede che, quanto meno nelle ipotesi in cui il piano sia stato elaborato congiuntamente, il parere sul rilascio dell`autorizzazione paesaggistica non sia vincolante ma meramente obbligatorio.
L`ANCE si è espressa, altresì, sulla modifica, di peculiare interesse, di includere i centri e nuclei storici fra gli immobili e le aree che possono essere oggetto di provvedimento di vincolo, di cui all`art. 136 del Codice, sottolineando la non opportunità della previsione che introduce elementi di sovrapposizione con la disciplina dei beni culturali.
Inoltre, la riformulazione della norma è tale da ampliare in misura rilevante i confini della categoria dei beni paesaggistici e quindi l`estensione dell`ambito di operatività dei vincoli ponendo anche un indubbio problema di certezza applicativa. Infatti, la definizione di centro storico, propria della materia urbanistica, è caratterizzata dalla non omogeneità degli immobili in esso ricompresi e non appare mutuabile ai fini della tutela del paesaggio. In tale materia è orientamento consolidato della giurisprudenza che il vincolo paesaggistico debba essere imposto su beni oggetto di puntuale individuazione.
La stessa introduzione della possibilità di vincolare gli immobili che presentino una “memoria storica”” appare aumentare gli elementi di dubbio e di discrezionalità per l`amministrazione a scapito della necessità di certezza per l`attività di manutenzione e trasformazione urbana.
L`Associazione si è, inoltre, soffermata sul nuovo procedimento di rilascio del titolo autorizzatorio previsto dall`art. 146 del Codice, con il quale, si verifica un` evidente anomalia in quanto, decorso inutilmente il termine di 45 gg. entro il quale il Sovrintendente deve rendere il parere vincolante, si autorizza l`amministrazione a indire una conferenza di servizi senza poi indicare un termine perentorio per lo svolgimento di questa.
Al riguardo, quindi, l`Associazione ha rilevato l`opportunità di integrare la disposizione prevedendo la perentorietà di un termine stabilito entro cui indire la Conferenza, ed un ulteriore termine di sessanta giorni, decorrenti dal ricevimento degli atti da parte del Sovrintendente, oltre il quale sorge per l`amministrazione competente l`obbligo di provvedere sulla domanda di autorizzazione.
L`ANCE, infine, ha manifestato alcune preoccupazioni sul regime transitorio delineato dall`articolo 159 che prevede l`applicabilità del nuovo procedimento di autorizzazione paesaggistica anche alle istanze che non siano ancora concluse alla data del 1° giugno 2008, conferendo in tal modo efficacia retroattiva alle disposizioni e comportando così un allungamento dell`iter amministrativo.
Per tali motivi, l`Associazione ha sottolineato l`opportunità di eliminare la disposizione suddetta o quantomeno di rinviarne l`operatività in un tempo successivo (1° gennaio 2009).
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