Il Ministero ha chiarito che il diritto all’Assegno per il nucleo familiare spetta al genitore convivente con figli indipendentemente dalla titolarità di una propria posizione tutelata
L’Inps, con l’allegata circolare n. 36 del 19 marzo scorso, ha chiarito che il diritto all’Assegno per il nucleo familiare spetta al genitore convivente con figli indipendentemente dalla titolarità di una propria posizione tutelata.
In altre parole, l’Istituto previdenziale, confermando gli orientamenti giurisprudenziali in materia, ha rilevato che il diritto agli Assegni di che trattasi ha un radicamento nel soggetto lavoratore dipendente a prescindere che sussista o meno un rapporto di coniugio tra i genitori.
Pertanto, il genitore naturale convivente con figli può usufruire dell’assegno in relazione all’esistenza di un rapporto di lavoro dell’altro genitore non convivente, fermo restando che il reddito da prendere in considerazione ai fini dell’erogazione della prestazione sia quello del genitore convivente.
Tra le modalità operative, l’Istituto ricorda che il genitore naturale lavoratore dipendente o titolare di posizione tutelata deve presentare l’apposita richiesta di Assegno per il nucleo familiare contenente, oltre alla dichiarazione reddituale rilasciata dal genitore naturale convivente con i figli, una dichiarazione circa l’ammontare e la natura dei redditi facenti capo al nucleo formato con i figli del lavoratore richiedente, nonché i dati necessari al pagamento della prestazione. In questo modo sarà possibile da parte del soggetto competente erogare detta prestazione direttamente al genitore convivente.
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