Secondo il Ministero del lavoro il lavoratore può manifestare direttamente la propria volontà di dare le dimissioni, accreditandosi presso il sito internet del Ministero del lavoro, e senza la necessità di farsi assistere da uno dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica dell'apposito modello
Si fa seguito alla precedente comunicazione del 10 marzo scorso per comunicare che secondo il Ministero del lavoro il lavoratore può manifestare direttamente la propria volontà di dare le dimissioni, accreditandosi presso il sito internet del Ministero del lavoro, e senza la necessità di farsi assistere da uno dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica dell’apposito modello, allegato al decreto interministeriale 21 gennaio 2008.
Infatti, con la allegata circolare dello scorso 25 marzo detto Dicastero ha eliminato il vincolo di esclusiva delle dimissioni assistite, prevista dalla precedente circolare dello scorso 4 marzo, e permette appunto al lavoratore di compilare direttamente il modello ad hoc, in via telematica, dopo previo accreditamento sul sito:www.lavoro.gov.it .
In tal modo viene attribuito un codice identificativo e una password che consentono allo stesso la compilazione on line del modello in parola.
A conclusione della suddetta procedura il sistema rilascia un codice alfanumerico di identificazione e un codice di validazione temporale, che fissa in modo certo la data della compilazione, dalla quale decorrono i 15 giorni di validità per la consegna del predetto modulo al datore di lavoro.
In tal modo, precisa il Ministero, trova soluzione anche il caso in cui il lavoratore che intende rassegnare le dimissioni si trovi momentaneamente distaccato all’estero.
In via alternativa, il lavoratore può rivolgersi, ai sensi della legge n. 188/07, a centri per l’impiego, uffici comunali, direzioni provinciali del lavoro, direzione regionale di Aosta, ispettorati del lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché quelli provinciali della Regione Sicilia.
La circolare del 25 marzo in commento ribadisce che devono essere rilasciate esclusivamente con le modalità di cui sopra, a pena di nullità, le dimissioni rientranti in quelle previste dall’art. 2118 del codice civile, ossia i casi di recesso unilaterale del lavoratore dal rapporto di lavoro con il rispetto del periodo di preavviso, nei casi in cui il medesimo è previsto.
Pertanto, la procedura di che trattasi non trova applicazione nei casi in esame:
Detta procedura non trova applicazione, altresì, nel caso di dimissioni rilasciate durante il periodo di prova, in quanto risulta mancante in tal caso l’elemento fondamentale del preavviso.
Al riguardo, la nuova circolare del 25 marzo rettifica quanto dichiarato in precedenza rendendo obbligatorio il predetto modulo per i lavoratori che rassegnano le dimissioni per giusta causa.
Fra i rapporti di lavoro non subordinato esclusi dall’obbligo di che trattasi rientrano il contratto di opera ex art. 2222 c.c., i rapporti di agenzia, le cariche di amministratore e controllo societario, gli incarichi in collegi e commissioni, stage e tirocini.
La circolare in commento si sofferma in modo particolare sul campo del modello relativo alla “data decorrenza dimissioni”.
In base alle istruzioni già impartite dal Dicastero in tale campo doveva essere indicato “il primo giorno di non lavoro, decorso il periodo di preavviso nel caso in cui quest’ultimo sia previsto”.
Ora, invece, il Ministero del lavoro precisa che per data di decorrenza delle dimissioni deve intendersi “il primo giorno da cui decorre il preavviso, ove previsto dal contratto di lavoro”.
Il Ministero del lavoro, infine, ritiene di dovere fornire al punto 3 della circolare del 25 marzo alcune utili precisazioni per la compilazione del predetto modulo alle quali si fa espresso rinvio.
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