Il testo dell`articolo 20 approvato, già reso noto con la news n° 744 del 28.2.2008, disciplina la durata del regime transitorio, le norme applicabili in detto periodo, i casi di esclusione dal regime transitorio e la istituzione della commissione di monitoraggio delle nuove norme tecniche.
Al comma 1) si stabilisce la data del 30 giugno 2009 quale termine ultimo per poter scegliere quale norma applicare: le nuove norme tecniche ovvero quelle in vigore prima del DM 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni””, dettagliatamente elencate al comma 2).
In particolare fino al 30 giugno 2009 il progettista, anche su indicazione del committente, potrà scegliere se fare riferimento a:
– i DD.MM. del 20-11-1987, 3-12-1987, 11-3-1988, 4-5-1990, 9-1-1996 e 16-1-1996, applicativi della legge 1086/1971 e 64/1974;
– il D.M. 14-9-2005 (Norme tecniche per le costruzioni);
– il D.M. 14-1-2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni) che entra in vigore il 5 marzo 2008.
La scelta di uno dei tre riferimenti comporta l`applicazione integrale di quanto previsto nei testi dei relativi decreti, anche in ordine alle metodologie di controllo ed accettazione sia degli elaborati progettuali sia dei materiali impiegati, con il rispetto delle relative procedure previste per i produttori.
Al comma 3) si esplicita che, per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonchè per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell`entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche approvate con D.M. 14-9-2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all`ultimazione dei lavori e all`eventuale collaudo.
Il comma 4) specifica che la proroga al 30 giugno 2009 non si applica alle verifiche tecniche e alle nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali di competenza statale la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.
Lo stesso vale per gli edifici e le opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (v. all. D.M. 21-10-2003)
Il comma 5) precisa che entro il 31 dicembre 2010 dovranno essere effettuate, a cura dei rispettivi proprietari, le verifiche tecniche di cui al terzo comma dell`art. 2 dell`Ordinanza 20-3-2003, n. 3274 (v. allegato), e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2, ad esclusione delle opere ed edifici progettati in base alle norme sismiche vigenti dal 1984.
Infine i commi 6) e 7) stabiliscono che il Ministro istituisce una commissione consultiva, operativa fino al 30 giugno 2009, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche (D.M. 14 gennaio 2008) e per gli eventuali adeguamenti normativi.
Tale commissione sarà costituita da rappresentanti delle regioni e degli enti locali, associazioni imprenditoriali ed ordini professionali.
è utile ricordare che le norme tecniche vedono quale principale utilizzatore il progettista ma, per quanto di competenza delle imprese di costruzione, per la valutazione degli impegni ed oneri conseguenti, sarà opportuno verificare a quale normativa tecnica, tra quelle più sopra citate, il progettista ha fatto o farà riferimento al momento della progettazione delle strutture portanti.
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Allegati:
– Art. 20 DL 248 2007
– Decreto 21 ottobre 2003
– Ordinanza 327 del 2003