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La conversione in legge del decreto "mille proroghe", ha definito alcune importanti disposizioni in tema di rapporti di lavoro

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

L.31/08 – Disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

10 Marzo 2008
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La conversione in legge del decreto – legge n. 248/07, il cosiddetto decreto “mille proroghe”, è avvenuta lo scorso 27 febbraio.
Tra le molteplici materie trattate dalla legge n. 31/08 si illustrano qui di seguito alcune importanti disposizioni in tema di rapporti di lavoro.

– Proroga dei tempi procedurali per la notifica delle sanzioni amministrative per il lavoro nero (legge n. 73/02)

L’art. 7, comma 1, della legge in esame dispone una proroga fino al 30 giugno 2008 per l’irrogazione delle sanzioni amministrative constatate fino al 31 dicembre 2002, ai sensi della legge n. 73/02.
Al riguardo, è opportuno ricordare che la norma base a cui si riferisce il provvedimento in commento, e cioè la procedura sanzionatoria prevista dalla citata legge n. 73/02, è stata nel corso del tempo profondamente riformata, e pertanto anche le fattispecie sanzionatorie alle quali si riferisce ora la legge n. 31 sono riferibili a condotte illegittime ormai esaurite.

Infatti, la sanzione amministrativa contro il lavoro nero, già contenuta nella legge n. 73/02, è stata interamente novellata dall’art. 36 – bis, comma 7, legge n. 248/06. Ne deriva che, attualmente, chiunque utilizzi lavoratori senza procedere alla regolare assunzione è soggetto alla sanzione amministrativa – disciplinata dalle norme della legge n. 689/81 – che va da euro 1500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, più una sanzione aggiuntiva di euro 150 per ogni giorno effettivo di lavoro irregolare.

– Proroga dei termini per le procedure di emersione (art. 1, comma 1192 e seguenti, legge n. 296/06 – Legge Finanziaria 2007).

Nel comma 2 e 2 bis del medesimo art. 7 della legge n. 31, viene prevista la proroga dei termini per l’emersione del lavoro nero e per la stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuate a progetto, provvedimenti già contenuti nella Finanziaria per il 2007 (legge n. 296/06, rispettivamente, art. 1, comma 1192, e comma 1202).

Si ritiene utile richiamare le norme da cui trae origine il provvedimento in esame.

In particolare, i commi 1192 e seguenti dell’art. 1, legge n. 296, stabiliscono una procedura per : “la regolarizzazione e il riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria”, e che sostanzialmente prevede la possibilità per il datore di lavoro di fare emergere dal lavoro nero i lavoratori impiegati irregolarmente, evitando le sanzioni amministrative relative a tali fattispecie e potendo usufruire di importanti benefici contributivi per i periodi pregressi non regolari. La procedura in parola è stabilita per l’appunto dalla Legge Finanziaria del 2007 e prevede le seguenti fasi:

1) accordo aziendale o territoriale tra datore di lavoro e RSU ovvero, se non esistente, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, avente per oggetto la regolarizzazione di uno o più rapporti di lavoro irregolare;

2) sulla base di quanto disposto nell’accordo collettivo di cui al punto 1), è prevista la sottoscrizione di tanti accordi individuali di conciliazione con i singoli lavoratori interessati (ex artt. 410 e 411 c.p.c.), per quante sono le posizioni da sanare. La sottoscrizione dell’accordo di cui sopra stabilisce in via definitiva i diritti retributivi spettanti ai singoli lavoratori;

3) pagamento dei contributi corrispondenti ai periodi di lavoro in nero che sono sanati nella misura dei 2/3 dei contributi previsti dalle leggi vigenti, mediante una modalità di pagamento di tipo rateale. La conservazione delle agevolazioni correlate alla regolarizzazione è condizionata al mantenimento in servizio, da parte del datore di lavoro, del lavoratore interessato per almeno 24 mesi.

4) provvedimento amministrativo di accoglimento della istanza di emersione.

La legge di conversione del decreto c.d. “mille proroghe” prevede che il termine per aderire alla procedura di emersione sia prorogato al 30 settembre 2008.

– Proroga dei termini per le procedure di stabilizzazione (art. 1, comma 1202 e seguenti, legge n. 296/06 – Legge finanziaria 2007).

E’ stata, altresì, introdotta solo in sede di conversione al decreto legge n. 248 la proroga dei termini per la procedura di “stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato” volta a “garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto”.

L’istituto della stabilizzazione è stato disciplinato dalla Legge Finanziaria del 2007, allo scopo di regolarizzare le situazioni organizzative in cui siano stati utilizzati in modo improprio contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, di fatto ricorrendo a prestazioni di lavoro subordinato. La disciplina della detta stabilizzazione prevede determinate fasi che, si ricordano, essere le seguenti:

  1. stipulazione di accordi sindacali aziendali o territoriali tra committente e RSU ovvero, se non esistente, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, avente per oggetto la stabilizzazione dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato della durata di almeno 24 mesi;
  2. la successiva sottoscrizione degli accordi individuali di conciliazione (ex artt. 410 e 411 c.p.c.) con i singoli lavoratori interessati in base al suddetto accordo collettivo;
  3. pagamento di una somma a carattere contributivo alla gestione separata dell’Inps pari al 50% della quota di contributi a carico del committente,per i periodi di vigenza della collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ogni lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

La possibilità di accedere alla procedura di stabilizzazione è stata prorogata anche essa fino al 30 settembre 2008.

– Trattamento economico dei soci lavoratori

Si richiama, infine, la disposizione che riguarda i soci lavoratori delle cooperative per i quali, qualora operino in settori in cui siano presenti più contratti collettivi di riferimento, il trattamento economico non può essere complessivamente inferiore a quello prestabilito dai c.c.n.l. stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. La norma di che trattasi, contenuta nell’art. 24 – ter della legge n. 31/08 ed attuativa dell’art. 3, comma 1, legge n. 142/01, sembra essere posta al fine di contrastare una sostanziale sperequazione nel trattamento economico tra diversi contratti collettivi di lavoro stipulati da diverse organizzazioni sindacali, alcuni dei quali risultano sostanzialmente troppo bassi rispetto al mercato di riferimento. Tale norma intenderebbe favorire pertanto una maggiore concorrenzialità tra le cooperative ed arginare il fenomeno delle cosiddette “cooperative spurie”. In questa direzione, già si poneva anche il Protocollo di intesa sulla cooperazione siglato, nell’ambito dell’accordo sul Welfare del 23 luglio 2007, dalle organizzazioni sindacali delle cooperative.

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