Sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008 è stato pubblicato il Decreto 18 gennaio 2008 n. 40 del Ministro dell’Economia e Finanze, che contiene le modalità di attuazione dell’art. 48bis del DPR 602/1973, relativo alla sospensione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, per importi superiori a 10.000 euro, nell’ipotesi di morosità per il mancato pagamento di una o più cartelle esattoriali a lui notificate.
Il Decreto risulta in vigore dal prossimo 29 marzo 2008.
Come noto, l’art. 48bis del DPR 602/1973, introdotto dall’art. 2, comma 9, della legge 286/2006, prevede che le pubbliche amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possano sospendere i pagamenti, per importi superiori a 10.000 euro, nell’ipotesi in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
In attuazione del comma 2 del citato art. 48bis del DPR 602/1973 è stato emanato il D.M. 40/2008, che stabilisce sia le modalità di verifica della posizione debitoria dell’interessato da parte dell’agente della riscossione, individuato in Equitalia Servizi S.p.a., sia la procedura di riscossione delle somme dovute dall’interessato all’Erario, nel caso in cui tale morosità sia stata accertata.
In primo luogo, l’art. 1 del D.M. 40/2008 ha stabilito che per “soggetti pubblici” (che erogano i pagamenti) debbano intendersi le pubbliche amministrazioni(definite ai sensi dell’art.1, comma 2, del D.Lgs 165/2001[1], tra le quali rientrano, tra l’altro, tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province e i Comuni) e le società a totale partecipazione pubblica.
L’art. 1 del Decreto attuativo ha inoltre chiarito che per “inadempimento” (che blocca l’erogazione di pagamenti) s’intende il mancato pagamento, entro 60 giorni dalla notifica, di una o più cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, da riferirsi a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dal 1° gennaio 2000.
La procedura di verifica dell’eventuale situazione di morosità del beneficiario, consiste nei seguenti passaggi successivi (art. 3 del D.M. 40/2008):
1. il soggetto pubblico, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 10.000 euro, deve inoltrare un’apposita richiesta ad Equitalia Servizi S.p.a.;
2. Equitalia Servizi Sp.a. controlla, tramite il sistema informatico, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario, pari almeno a 10.000 euro, derivante da cartelle esattoriali notificate, e ne dà comunicazione all’Amministrazione richiedente entro 5 giorni feriali successivi alla richiesta;
3. l’esito della verifica può essere:
NEGATIVO (non risultano inadempimenti in capo al beneficiario del pagamento)
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In tale ipotesi:
a) Equitalia Servizi Sp.a. comunica l’inesistenza di inadempimenti o non fornisce alcuna risposta entro 5 giorni dalla richiesta da parte del soggetto pubblico (silenzio assenso);
b) il soggetto pubblico procede all’erogazione del pagamento nei confronti del beneficiario, per le somme a questi spettanti.
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POSITIVO (risultano inadempimenti in capo al beneficiario del pagamento)
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In tale ipotesi:
a) Equitalia Servizi Sp.a. comunica tale circostanza al soggetto pubblico richiedente, indicando l’ammontare del debito del beneficiario, per cui si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti, e preannunciando l’intenzione di procedere alla notifica dell’ordine di versamento di cui all’art.72bis del DPR 602/1973 (pignoramento di crediti verso terzi)[2];
b) il soggetto pubblico sospende il pagamento nei confronti del beneficiario, per un periodo di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, unicamente nei limiti dell’ammontare del debito accertato.
Se l’ammontare del pagamento risulta superiore all’ammontare complessivo dell’inadempimento rilevato in capo al beneficiario, il soggetto pubblico deve procedere in ogni caso al pagamento della parte eccedente il debito.
Qualora, nel corso dei 30 giorni durante i quali opera la sospensione del pagamento, intervengano pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell’Ente creditore, che facciano venir meno l’inadempimento oppure ne riducano l’importo, Equitalia Servizi S.p.a. comunica prontamente tale circostanza al soggetto pubblico interessato, indicando l’ammontare delle somme che possono essere corrisposte al beneficiario;
c) entro i 30 giorni di sospensione, l’agente della riscossione competente per territorio procede alla notifica del pignoramento del credito.
Nell’ipotesi in cui i 30 giorni decorrano senza che l’agente della riscossione competente per territorio abbia notificato il pignoramento del credito,il pagamento deve essere corrisposto al beneficiario per l’intero ammontare.
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Tale procedura riguarda unicamente la sospensione dei pagamenti erogati da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, mentre, con successivo regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, verrà stabilita la medesima disciplina relativa a pagamenti erogati da società a prevalente partecipazione pubblica.
La disposizione rientra nell’ambito della disciplina che prevede la necessità della preventiva verifica della regolarità fiscale dei contraenti che interagiscono con le pubbliche amministrazioni.
Si richiama, infine, l’attenzione delle imprese associate sul fatto che, dal prossimo 29 marzo 2008, la morosità in relazione a cartelle erariali regolarmente notificate comporterà la sospensione del pagamento dei corrispettivi contrattuali (decorsi 60 giorni dalla notifica) fino all’importo del valore della cartella, fermo restando, come auspicato dall’ANCE, l’immediato pagamento dei corrispettivi eccedenti il debito.
Resta ancora da chiarire l’effetto dell’impugnativa delle cartelle in relazione all’entrata in vigore del citato art. 48bis del DPR 602/1973, nonché la garanzia per le imprese che la sospensione del pagamento, in relazione ad un debito iscritto a ruolo, non inciderà sugli eventuali ulteriori pagamenti dei corrispettivi contrattuali, essendo il debito già garantito dalla sospensione del pagamento di altri crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
[1] D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165
(omissis)
art. 1
(omissis)
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.
(omissis)
[2] D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
art. 72 bis- Pignoramento dei crediti verso terzi
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
1-bis. L’atto di cui al comma 1 puo’ essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non e’ soggetto all’annotazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2.
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