L’Inps è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità delle nuove disposizioni previste in materia di dimissioni volontarie
Con la nota n. 7080/08, l’Inps è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità delle nuove disposizioni previste in materia di dimissioni volontarie, introdotte dal decreto interministeriale 21 gennaio 2008, in attuazione dell’art. 1. co. 3 della L. n. 188/07.
In particolare, si ricorda che il suddetto decreto ha previsto, con decorrenza 5 marzo 2008, una nuova procedura per la presentazione delle dimissioni del lavoratore attraverso l’adozione di un unico modello informatico, da utilizzarsi obbligatoriamente in caso di dimissioni volontarie, a pena di nullità delle stesse.
La nova procedura telematica, si legge nell’allegata nota, si riferisce alle dimissioni di cui all’art. 2118 del c.c. e non si applica ai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a quelli di recesso unilaterale del lavoratore durante il periodo di prova e, questa è l’ulteriore novità, in caso di pensionamento di anzianità e di vecchiaia.
In quest’ultima circostanza, infatti, l’Istituto previdenziale, sulla scorta di quanto già precisato dal Ministero del Lavoro, ha ribadito che il collocamento in quiescenza o in pensione o l’eventuale raggiungimento dell’età pensionabile non rientrano nel campo d’applicazione della nuova normativa sulle dimissioni volontarie.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.