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Il decreto "milleproroghe 2008" ha introdotto alcune importanti novità in materia di riscossione coattiva, con particolare riguardo alla rateizzazione dei crediti iscritti a ruolo

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Rateazione dei crediti iscritti a ruolo e altre innovazioni normative in materia di riscossione

9 Aprile 2008
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Il decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune importanti novità in materia di riscossione coattiva, con particolare riguardo alla rateizzazione dei crediti iscritti a ruolo.

Sulla scorta del richiamato decreto l’Inail, con la circolare n. 22 del 3 aprile scorso, che si allega per conoscenza, ha provveduto a riepilogare la nuova disciplina relativa alla rateizzazione dei crediti iscritti a ruolo, confermando che il potere di concedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di settantadue rate mensili, per debiti fiscali e contributivi, compete direttamente agli agenti della riscossione.

Per gli importi superiori a 50.000,00 € gli agenti della riscossione potranno concedere la rateizzazione previa presentazione da parte del debitore di idonea garanzia. In precedenza l’Inail, che per l’attività di recupero del credito concede l’esclusività agli agenti della riscossione, richiedeva la presentazione della stessa per importi superiori a 26.000,00 €.

Un’ulteriore novità riguarda la possibilità riconosciuta ai debitori di presentare la domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva.

Quanto alla disciplina relativa alla rateizzazione dei crediti non iscritti a ruolo restano ferme le disposizioni vigenti, poiché la nuova normativa non prevede novità in merito.

Tra le istruzioni operative si segnala che dal 1° marzo 2008 le istanze di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo dall’Inail devono essere presentate agli agenti della riscossione di Equitalia spa; a queste dovrà essere applicato il tasso di dilazione per le rateizzazioni dei debiti previdenziali. Per i casi più urgenti, presentati dal 1° marzo 2008 sino alla data di emanazione della circolare in parola, il procedimento potrà essere concluso direttamente dalle sedi Inail competenti, applicando le previgenti disposizioni in materia. Le istanze presentate direttamente all’Istituto dopo il 3 aprile 2008 dovranno essere immediatamente trasmesse al competente agente della riscossione e le stesse si considereranno presentate alla data di ricezione da parte di quest’ultimo.

Gli effetti della normativa di cui sopra, si legge nella nota, interessano anche la disciplina relativa al Durc. In particolare, si ricorda che l’accoglimento della domanda di rateizzazione, diversamente dalla sola presentazione della stessa, comporta un Durc regolare dell’impresa. Per tale motivo il legame tra l’Istituto assistenziale e gli agenti della riscossione dovrà essere improntato sulla celerità e sulla correttezza delle informazioni, le quali saranno gestite tramite flussi telematici che consentiranno di verificare in tempi ristretti i pagamenti effettuati.

Il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive comporterà la decadenza del beneficio della dilazione e la conseguente irregolarità contributiva, che dovrà essere regolarizzata entro 15 giorni dall’avvenuto accertamento; tale regolarizzazione potrà essere effettuata esclusivamente versando in un’unica soluzione l’importo residuo.

Infine si segnala che il termine di notifica della cartella ridotta da 11 a 5 mesi dalla data della consegna del ruolo entrerà in vigore dal 31 ottobre 2009 e che la cartella di pagamento relativa ai ruoli consegnati dopo il 1° giugno 2008 dovrà contenere, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e quello di emissione e di notificazione della cartella esattoriale.

Ai fini del discarico delle quote iscritte al ruolo fino al 30 settembre 2007, il concessionario è tenuto a trasmettere la comunicazione di inesigibilità entro il 30 settembre 2010.

Pertanto il termine triennale per il discarico automatico del credito iscritto a ruolo decorrerà dal 1° ottobre 2010.

3431-Circolare Inail n. 22-08.pdfApri
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